La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 16 ottobre 2017, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO PROMOZIONE
Real Siti-Vigor Moles del 19/09/2017: reclamo della Vigor Moles in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per la squalifica del campo per n. 3 giornate porte chiuse e campo neutro e ammenda € 1.000 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 in data 28/9/2017 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti sentito l’arbitro e gli assistenti che hanno reso supplemento di rapporto;
- rilevato che sulla base degli elementi acquisiti al processo sono stati confermati gli episodi che hanno indotto l’arbitro a sospendere definitivamente la gara;
- ritenuto altresì che può trovare solo parziale accoglimento la tesi difensiva della società Vigor Moles per gli episodi addebitati ai suoi tifosi, per cui può accedersi ad una riduzione della sanzione della sola squalifica del campo in campo neutro a porte chiuse disposta dal Primo Giudice che va ridotta a n. 2 giornate (già scontate) e con la eliminazione dell’ammenda di € 1.000, rimanendo confermato il risultato di 3-0 in favore della società Real Siti
Delibera
- Ridursi a n. 2 giornate la squalifica del campo (già scontata);
- revocarsi l’ammenda di € 1.000;
- confermarsi il risultato di 3-0 in favore della società Real Siti;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
Ostuni-Brindisi del 01/10/2017: reclamo della Brindisi Fc in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 in data 5/10/2017 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali dai quali si evincono episodi di particolare intemperanza da parte del pubblico tali da considerare adeguata ai fatti occorsi l’ammenda inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata;
Delibera
- Respingersi il reclamo proposto dalla società Brindisi Fc
- per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.