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La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 20 gennaio 2020, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara Soleto-Latiano del 24/11/2019: la Corte Sportiva di Appello Territoriale Puglia in ordine al reclamo proposto da Latiano Calcio avverso il provvedimento del Giudice sportivo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.48 del 28.11.2019, con il quale, in riferimento alla gara in oggetto si è comminata alla società Latiano Calcio l’ammenda di euro 400,
RILEVATO
- che con reclamo del 4.12.2019, la Latiano Calcio, per il tramite del proprio difensore, ha proposto appello avverso il provvedimento del Giudice sportivo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.48 del 28.11.2019, con il quale, in riferimento alla gara disputata in data 24.11.2019 tra Calcio Soleto e Latiano Calcio, si è comminata alla società Latiano Calcio l’ammenda di euro 400;
- che il Giudice sportivo ha motivato la decisione sulla scorta della circostanza che “a fine gara persona non in distinta e riconducibile alla società Latiano proferiva all’indirizzo del direttore di gara frasi gravemente ingiuriose e minacciose. Lo stesso è entrato nel campo di gioco ed ha inseguito il direttore di gara fino allo spogliatoio reiterando il medesimo comportamento”;
- che il reclamante ha sostenuto che nessun soggetto sarebbe entrato nel terreno di gioco e che nessun soggetto, riconducibile alla società avrebbe proferito la frase dichiarata dall’arbitro nel referto e lo avrebbe inseguito dal campo agli spogliatoi;
- che in ragione di ciò, si è chiesto l’annullamento della decisione impugnata. All’udienza del 20.1.2020 è stato sentito il difensore della reclamante il quale si è riportato al contenuto del reclamo, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- ritiene questa Corte, dopo aver esaminato gli atti ufficiali, che le argomentazioni difensive del reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali e che il rapporto di gara assume valenza privilegiata e che, nel contempo, nessuna delle censure svolte dalla reclamante consente di revocare in dubbio la ricostruzione fattuale operata dal direttore di gara.
P.Q.M.
- la Corte sportiva di Appello territoriale la Puglia, nella composizione predetta, respinge il reclamo presentato dalla società Us Latiano Calcio e per l’effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo di euro 130 versata con bonifico.
Gara Galatina-Copertino del 01/12/2019: la Corte Sportiva di Appello Territoriale Puglia, in ordine al reclamo proposto dal sig. Cofano Pietro Luigi avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 5.12.2019, con il quale, in riferimento alla gara in oggetto, si è comminata al sig. Cofano Pietro Luigi la squalifica fino al 30.06.2021,
RILEVATO
- che con reclamo del 12.12.2019, il sig. Cofano Pietro Luigi, per il tramite del proprio difensore, ha proposto appello avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 5.12.2019, con il quale, in riferimento alla gara disputata in data 01.12.2019 tra Galatina e Copertino, si è comminata al sig. Cofano Pietro Luigi la squalifica fino al 30.06.2021;
- che il Giudice Sportivo ha motivato la decisione sulla scorta della circostanza che l’odierno reclamante “colpiva l’Arbitro alla coscia destra con un calcio che gli procurava una lieve escoriazione e bruciore”;
- che il reclamante ha sostenuto la manifesta sproporzione della sanzione irrogata ritenendo che la condotta contestata al sig. Cofano non sarebbe ascrivibile nell’ambito della “condotta violenta” (art. 19 c. 4 lett. D) ma nel diverso novero “dell’atto gravemente irriguardoso o comunque antisportivo” (art. 19 c. 4 lett. A C.G.S.);
- In ragione di ciò, si è chiesta la riduzione della squalifica comminata al calciatore. All’udienza del 20.1.2020 è stato sentito il difensore del reclamante il quale si è riportato al contenuto del reclamo, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Al termine dell’udienza, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale Puglia così ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Ritiene questa Corte, dopo aver esaminato gli atti ufficiali, letto il reclamo e sentite le argomentazioni difensive del reclamante, che la descrizione degli eventi fatta dal Direttore di gara possa configurare l’ipotesi di “condotta violenta” attesa, sul profilo oggettivo, la concreta possibilità del gesto compiuto dal sig. Cofano di arrecare danno e, comunque, sotto il profilo soggettivo la volontà dell’autore di attentare alla incolumità altrui.
PQM
- Respinge il reclamo presentato dal sig. Cofano Pietro Luigi e per l’effetto incamerarsi la tassa reclamo di € 65,00 versata con bonifico.