La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 19 marzo 2018, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA (GIRONE B)
Gara Savelletri-Manduria del 04/02/2018: reclamo della Asd Savelletri in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico dei calciatori Schiavone Marco, Curlo Valeriano e inibizione dirigente Caramia Ignazio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 in data 8/2/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che il calciatore Schiavone Marco si è reso responsabile di comportamento gravemente violento nei confronti dell’arbitro, il quale però non ha subito conseguenza rilevante alcuna per cui più adeguata si appalesa la squalifica fino al 30/6/2021;
- rilevato che il comportamento del calciatore Curlo Valeriano, a seguito degli accertamenti
effettuati, è risultato solo modestamente minaccioso nei confronti dell’arbitro per cui più adeguata si appalesa la squalifica per n. 5 giornate (peraltro già scontate); - che di contro va condivisa e confermata la inibizione inflitta dal primo giudice fino al 30/6/2018 al dirigente Caramia Ignazio non essendo emersi elementi di novità.
DELIBERA
- Ridursi al 30/6/2021 la squalifica inflitta al calciatore Schiavone Marco;
- Ridursi a n. 5 giornate di gara (già scontate) la squalifica inflitta al calciatore Curlo Valeriano;
- confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- accreditarsi sul conto della società la tassa reclamo di € 130 versata con bonifico stante il parziale accoglimento del ricorso.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA (GIRONE C)
Gara Atletico Veglie-Capo di Leuca dell’11/02/2018: reclamo della Asd Atletico Veglie in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico dei calciatori Borromeo Gianluca e Liaci Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 58 in data 15/2/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali ed in particolare essendo risultato il comportamento del calciatore Borromeo Gianluca non eccessivamente violento, perché privo di effetti nei confronti di un calciatore avversario, per cui più adeguata si appalesa la squalifica fino al 30/9/2018 (tenuto conto della durata del campionato in corso);
- ritenuto altresì che merita riduzione anche la squalifica inflitta dal primo giudice al calciatore Liaci Francesco a cui va contestato un modesto comportamento violento nei confronti di un avversario per cui adeguata si appalesa la squalifica fino al 30/6/2018 tenuto conto della durata del campionato in corso;
Delibera
- Ridursi al 30/9/2018 la squalifica inflitta al calciatore Borromeo Gianluca;
- Ridursi al 30/6/2018 la squalifica inflitta al calciatore Liaci Francesco;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
Gara Poggiardo-Lorenzo Mariano del 25/02/2018: reclamo della Us Lorenzo Mariano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.500 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 64 in data 1/3/2018 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali per cui, rilevato il diverso comportamento dei tifosi della reclamante (in numero modesto rispetto al numero totale degli spettatori) e tenuto conto altresì che, a detta dell’arbitro, la maggior parte dei fumogeni risultano accesi dalla società ospitante e non anche dai tifosi della società ospitata per cui più adeguata si appalesa l’ammenda di € 500.
Delibera
- Ridursi a € 500 l’ammenda inflitta alla società Us Lorenzo Mariano;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.