La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 18 dicembre 2017, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara Soleto-Taurisano del 05/11/2017: reclamo della Polisportiva Dilettantistica Calcio Soleto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul comunicato ufficiale n. 39 in data 30/11/2017 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
la Corte rileva quanto segue.
Dalla documentazione acquisita al presente processo risulta provato, in maniera inequivocabile, che l’Asd Taurisano ha consegnato al direttore della gara su menzionata, la distinta nella quale risultano indicati nove giocatori di riserva, anziché sette, così come previsto dalla regola 3 del Regolamento del gioco del calcio ed ancor più segnatamente dal C.U. n.1 dell’1/7/2017 della Figc che all’art. 23 (v. Sostituzione calciatori) recita testualmente: “… le società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti…”.
Ne deriva che l’Asd Taurisano ha, con tutta evidenza, violato la normativa su citata, avendo fatto partecipare illegittimamente alla gara su menzionata (mediante le sostituzioni del n.19 al 21° e del n.20 al 31°) calciatori scelti fra quelli compresi nel più vasto elenco di sostituti (9 anziché 7) consegnato all’arbitro.
È quindi evidente che, avendo l’Asd Taurisano operato le due sostituzioni innanzi menzionate ha violato la normativa più volte richiamata, così alterando il regolare svolgimento della gara a cui consegue l’applicazione della sanzione della perdita della gara stessa. La scelta di calciatori di riserva fra quelli compresi in una lista illegittima determina infatti la posizione irregolare di quei calciatori che fossero utilizzati in sostituzione a partecipare alla gara. È peraltro pacifico nella giurisprudenza sportiva il principio secondo cui la presenza di calciatori senza titolo a prendere parte alla gara, influisce sulla regolarità di questa, se gli stessi partecipano agonisticamente (così come verificatosi nel caso di specie). Né può essere condivisa la tesi della non assoggettabilità del caso in esame a quanto previsto dall’art. 17 CGS dal momento che la violazione del numero dei sostituti (poi utilizzati in parte) rimarrebbe ingiustificatamente senza sanzione pur incidendo inequivocabilmente sulla regolarità della gara.
P.Q.M.
La Corte Sportiva Territoriale Puglia, in accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. Calcio Soleto ed in riforma della decisione del G.S. di cui al C.U. n.39 del 30/11/2017 relativa alla gara in epigrafe citata, commina a carico della ASD Taurisano la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della Pol. Calcio Soleto, fermo restando l’ulteriore provvedimento dell’ammenda di € 200,00 comminato dal G.S. a carico della ASD Taurisano di cui al C.U. n. 39 del 30/11/2017. Non dispone l’addebito della tassa atteso l’accoglimento del reclamo.
Gara Poggiardo-Città di Racale del 19/11/2017: reclamo della Asd Poggiardo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico dei calciatori Monteduro Santo e Simione Francesco di cui alla delibera riportata sul comunicato ufficiale n. 38 in data 23/11/2017 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato la benché minima conferma negli atti ufficiali;
- ritenuto che la descrizione effettuata dall’arbitro nel suo rapporto di gara non consente di
contestare in alcun modo i fatti occorsi (offese e ingiurie) per cui vanno condivise e confermate le sanzioni inflitte dal Primo Giudice.
Delibera
- Respingersi il reclamo proposto dalla società Asd Poggiardo e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA FOGGIA
Gara Real Zapponeta-Stella Azzurra Troia del 26/11/2017: reclamo della Fcd Stella Azzurra Troia in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per l’ammenda di € 150,00, inibizione dirigente Cappetta Luciano e allenatore Borrelli Michele e calciatore De Santis Amerigo Maria di cui alla delibera riportata sul comunicato ufficiale n. 26 in data 30/11/2017 della delegazione provinciale di Foggia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali ma ampia smentita per cui adeguate ai fatti occorsi si appalesano le sanzioni inflitte dal Primo Giudice e non meritevoli di alcuna modifica ma solo di conferma;
Delibera
- Respingersi il reclamo proposto dalla società Fcd Stella Azzurra Troia;
- per l’effetto incamerarsi la tassa reclamo di € 150,00 versata con assegno, accreditando la differenza di € 20.00 sul conto della società.