La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 16 dicembre 2019, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara Asd San Giorgio-Atletico Martina del 24/11/2019: reclamo della Asd San Giorgio Calcio 2017 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00 e squalifica calciatori Erente Ivan e Ttroccoli Tommaso di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 28/11/2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che il reclamo è stato proposto in violazione delle disposizioni di cui all’art. 76 commi 2 e 3 C.G.S. (mancato invio del preannuncio di reclamo alla controparte e mancata trasmissione di copia del reclamo ad opera della reclamante alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare).
- In caso di mancato deposito nel termine indicato la Commissione Sportiva di Appello Territoriale non è tenuta a pronunciare.
P.Q.M.
Delibera
- Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società Asd San Giorgio Calcio 2017 e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della società.
Gara Galatina Calcio-Copertino del 1/12/2019: reclamo della società Galatina Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 e squalifica calciatori Gabrueli Elia, De Mitri Giovanni e inibizione ai sigg.ri Imperiale Domenico e Contaldo Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 in data 5/12/2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- verificato che il reclamo è stato proposto in violazione delle disposizioni di cui all’art. 76 comma 3 C.G.S. (mancata trasmissione di copia del reclamo ad opera della reclamante alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare).
- In caso di mancato deposito nel termine indicato la Commissione Sportiva di Appello Territoriale non è tenuta a pronunciare.
P.Q.M.
Delibera
- Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto della società Galatina Calcio e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della società.