Il Giudice sportivo nella seduta del 30 ottobre si è così espresso sulla 6ª giornata del campionato di Prima Categoria pugliese 2018/19:
Gara del 14/10/2018 FC Manfredonia-Sport Lucera: il Giudice sportivo
- letti gli atti ufficiali;
- rilevato che l’Asd Sport Lucera con reclamo inviato a mezzo posta in data 15/10/2018 – inoltrato contestualmente alla società FC Manfredonia – chiedeva la vittoria della gara in oggetto in proprio favore, in proprio eccependo la posizione irregolare del tesserato Prencipe Michelangelo (FC Manfredonia), che a detta dell’istante – non aveva scontato due giornate di squalifica comminategli nel
Comunicato Ufficiale n.81 del 19/4/2018; - che la F.C. MANFREDONIA inviava proprie controdeduzioni evidenziandola posizione regolare del proprio tesserato;
Tanto premesso osserva questo Giudice Sportivo che il reclamo proposto dall’ASD SPORT LUCERA è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione in possesso di questo Giudice risulta che il Sig. PRENCIPE Michelangelo (17.3.1987) aveva già scontato UNA delle due giornate di squalifica in data 22/4/2018, allorché militava nella Società MONTE SANT ANGELO (Campionato di Promozione 2017/2018 – gara MONTE S. ANGELO – V. BITRITTO).
Inoltre, dai controlli effettuati da questo G.S.T. il Sig. PRENCIPE, tesserato dalla Società F.C. MANFREDONIA in data 5/10/2018, non risulta inserito nella distinta ufficiale della gara del 7/10/2018 occorsa tra la NUOVA DAUNIA FOGGIA e la F.C. MANFREDONIA, valevole per la terza giornata del Campionato di Prima Categoria.
Per tali motivi il Sig. PRENCIPE, in occasione della gara in oggetto era in posizione regolare, avendo
scontato la residua giornata di squalifica.
P.Q.M.
Delibera
- di dichiarare la posizione regolare del sig. Pprencipe Michelangelo relativamente alla gara in oggetto;
- di rigettare il reclamo proposto dall’Asd Sport Lucera e per l’effetto di confermare il risultato della gara di 2-0 in favore della società FC Manfredonia;
- di addebitare la tassa reclamo sul conto della società istante.
Gara del 21/10/2018 FC Manfredonia-Ideale Bari: il Giudice sportivo;
letti gli atti ufficiali; rilevato che l’ADS IDEALE BARI con preannuncio inviato a mezzo fax in data 24/10/2018,
seguito da tempestivo reclamo inviato alla controparte, – chiedeva la vittoria della gara in oggetto in proprio
favore, eccependo la posizione irregolare del tesserato PRENCIPE Michelangelo (F.C. MANFREDONIA),
che a detta dell’istante – non aveva scontato 2 giornate di squalifica comminategli nel Comunicato Ufficiale
n.81 del 19/4/2018;
che la F.C. MANFREDONIA inviava proprie controdeduzioni evidenziandola posizione regolare del proprio
tesserato; Tanto premesso osserva questo Giudice Sportivo che il reclamo proposto dall’ASD IDEALE BARI
è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione in possesso di questo Giudice risulta che il Sig. PRENCIPE Michelangelo (17.3.1987)
aveva già scontato UNA delle due giornate di squalifica in data 22/4/2018, allorché militava nella Società
MONTE SANT ANGELO (Campionato di Promozione 2017/2018 – gara MONTE S. ANGELO – V.
BITRITTO).
Inoltre, dai controlli effettuati da questo G.S.T. il Sig. PRENCIPE, tesserato dalla Società F.C.
MANFREDONIA in data 5/10/2018, non risulta inserito nella distinta ufficiale della gara del 7/10/2018
Comunicato Ufficiale n. 34– pag. 18 di 35
occorsa tra la NUOVA DAUNIA FOGGIA e la F.C. MANFREDONIA, valevole per la terza giornata del
Campionato di Prima Categoria.
Per tali motivi il Sig. PRENCIPE, in occasione della gara in oggetto era in posizione regolare, avendo
scontato la residua giornata di squalifica.
P.Q.M.
Delibera
- di dichiarare la posizione regolare del Sig. PRENCIPE Michelangelo relativamente alla gara in oggetto;
- di rigettare il reclamo proposto dall’ASD IDEALE BARI e per l’effetto di confermare il risultato della gara di 2 – 1 in favore della Società F.C. MANFREDONIA;
- di addebitare la tassa reclamo sul conto della Società istante.
Gara del 28/10/2018 San Vito-FC Capurso: Il G.S. esaminati gli atti ufficiali, rilevato che l’arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre al 5º
minuto del 2° tempo constatava che il campo era impraticabile a causa della pioggia e che pertanto
sospendeva definitivamente la gara
D E M A N D A
al C.R.P. per quanto di sua competenza in ordine alla ripetizione dell’incontro.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETÀ
Leonessa Erchie: ammenda di 800 euro con diffida di più grave sanzione al ripetersi dell’evento. (“Al termine della gara, al momento dell’ingresso negli spogliatoi, un soggetto non identificato colpiva il direttore di gara con uno schiaffo che gli procurava dolore e rossore all’orecchio. A seguito di tanto, l’arbitro veniva altresì bloccato da un estraneo, anch’egli entrato da un cancello d’accesso agli spogliatoi che, così facendo, gli impediva di difendersi. Sul posto interveniva una pattuglia dei carabinieri“).
Polimnia: ammenda di 100 euro. (“Propri sostenitori lanciavano n. 2 fumogeni senza conseguenze“).
Foggia Incedit: ammenda di 50 euro. (“Mancanza di richiesta forza pubblica“).
Virtus Locorotondo: ammenda di 50 euro. (“Propri sostenitori accendevano n. 1 fumogeno senza conseguenze (a fine gara)“).
DIRIGENTI
Cimino (DB Manduria): inibizione fino all’1 dicembre 2018. (“Nel corso del secondo tempo, con un atteggiamento minaccioso proferiva all’indirizzo del direttore di gara, frasi gravemente ingiuriose ed irriguardose“).
Caragiuli (Leverano): inibizione fino al 22 novembre 2018.
Trotta (Veglie): inibizione fino al 15 novembre 2018.
Fioschi (Copertino), Calabrese (Ideale Bari), Pichierri (Sava): inibizione fino all’8 novembre 2018.
ALLENATORI
Puglia (DB Manduria), Schiavone (GC Cerignola), Mitri (Poggiardo), Corvaglia (Virtus Lecce): squalifica fino all’8 novembre 2018.
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Panico Emanuele (capo Di Leuca) Panzarea Leonardo (castellaneta)
brunetti Alessio (don Bosco Manduria) Brunetti Stefano (don Bosco Manduria)
dimitri Davide (don Bosco Manduria) Miale Davide (football Acquaviva)
maci Cosimo (memory Campi) Montinaro Marco (virtus Lecce): squalifica per due gare.
Lecce Ivan (ars Et Labor Grottaglie) Di Donato Mario (atletico Veglie)
macaluso Damiano (castellaneta) Buttazzo Alessandro (copertino Calcio)
de Fazio Daniele (don Bosco Manduria) Carnevale Donato (football Acquaviva)
alfarano Leonardo (latiano) Moccia Cosimo (leonessa Erchie)
recchia Giuseppe (leonessa Erchie) Commendatore Federico (memory Campi)
ferri Domenico (real Sannicandro): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Martella (Latiano), Cirrottola (Manduria): squalifica per una gara. (“Per recidiva in ammonizione“).