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Il Giudice sportivo nella seduta del 4 febbraio si è così espresso sulla 19ª giornata del campionato di Prima Categoria pugliese 2019/20:
Gara del 12/01/2020 Atletico Tricase-Salve: il Giudice sportivo territoriale esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- la società Fcd Salve, con comunicazione a mezzo Pec del 15/01/2020 dichiarava di aver preannunciato reclamo entro le ore 24 della giornata successiva alla gara in oggetto disputatasi il 12.01.2020;
- che l’art. 67 del Cgs in vigore dal 17/06/2019, al primo comma prevede che “il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di Posta elettronica certificata, presso la segreteria del Gs e trasmessa ad opera della ricorrente alla controparte, entro le h 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce”;
- che il secondo comma dell’art. 67 Cgs prevede che “il ricorso deve essere depositato, a mezzo di Posta elettronica certificata, presso la segreteria del Gs e trasmessa ad opera della ricorrente alla controparte, entro tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara”;
- che l’art. 142 Cgs, al comma 3, prevede che per le società non professionistiche le nuove modalità di comunicazione degli atti (art. 53 Cgs) entrano in vigore dall’1 luglio 2020 e che, sino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti;
- che dalla documentazione pervenuta a questo Gs non risulta esservi il preannuncio di ricorso, che la parte istante assume di aver trasmesso alla resistente ed a questo ufficio a norma di codice;
tanto premesso
DELIBERA
- di dichiarare improcedibile il ricorso proposto dalla società Fcd Salve;
- di confermare il risultato conseguito sul campo di 3-0 in favore della società Atletico Tricase;
- di addebitare la tassa ricorso sul conto della società istante.
FISSAZIONE UDIENZA
Gara del 19/01/2020 DB Manduria-Atletico Martina: il Giudice sportivo territoriale fissa la riunione dell’11/02/2020 per la decisione.
Gara del 23/01/2020 Audace Cagnano-Foggia Incedit: il Giudice sportivo territoriale fissa la riunione dell’11/02/2020 per la decisione.
Gara del 26/01/2020 Leonessa Erchie-Polimnia: il Giudice sportivo esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- con preannuncio e successivo reclamo entrambi inviati tempestivamente alla resistente, la società Leonessa Erchie adiva a questo Gg avverso la gara indicata in oggetto, imputando a carico della società Polimnia Calcio l’inosservanza delle disposizioni relative all’utilizzo dei giovani calciatori durante la gara; che la ricorrente chiedeva la vittoria in proprio favore,
tanto premesso, osserva questo Gs, che il ricorso è fondato e come tale meritevole di accoglimento.
Il comunicato ufficiale n. 3, pubblicato dal Crp in data 03/07/2019, ha stabilito l’obbligo di schierare, sin dall’inizio e per tutta la durata dell’incontro, un giocatore nato dall’1/01/1999 in poi, fatta eccezione per i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, i casi di infortunio dei calciatori nati dal 01/01/1999, pena la perdita della gara. Dal rapporto di gara emerge:
- che la società Polimnia Calcio aveva iniziato la gara con numero 2 giovani calciatori (n. 6 Zaccaria Simone – 06/11/01, n. 11 De Donato Antonio – 08/03/2002);
- che al 24′ del secondo tempo Zaccaria Simone veniva espulso, sicché la società Polimnia Calcio rimaneva in campo con un giovane calciatore, ossia il sig. De Donato Antonio (2002);
- che al 25′ del secondo tempo la società Polimnia Calcio sostituiva il giovane calciatore De Donato Antonio (2002) con il n. 13 Todisco Giuseppe (05/03/1997), rimanendo in campo senza giovani calciatori;
- che solo al 38′ del secondo tempo la società Polimnia Calcio ristabiliva il numero minimo dei giovani calciatori in campo, sostituendo il n. 2 Romanazzi Renzo (1996) con il n. 14 Frascaro Francesco (2001).
Per tali motivi, visto ed applicato l’art. 10 Cgs
DELIBERA
- di comminare alla società Polimnia Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società Leonessa Erchie;
- di non addebitarsi la tassa ricorso, stante l’accoglimento dello stesso.
SOCIETÀ
Polimnia: perdita della gara.
(Vedi delibera su riportata)
Ceglie: ammenda di 300 euro perché “al termine della gara, soggetti estranei e riconducibili alla società Calcio Ceglie, presenziavano nella zona antistante gli spogliatoi e indirizzavano frasi gravemente ingiuriose e minacciose all’indirizzo del direttore di gara. Tale atteggiamento veniva reiterato mentre l’arbitro era all’interno del proprio spogliatoio; inoltre, i predetti unitamente ad altri componenti e sostenitori della squadra, attendevano l’arbitro applaudendolo ironicamente e denigrandolo, in totale assenza di intervento da parte della forza pubblica sostitutiva”.
Goleador Melendugno: ammenda di 300 euro perché “a fine gara, soggetto non identificato presenziava nella panchina della società e successivamente entrava nello spogliatoio arbitrale senza procurare alcuna conseguenza per lo stesso (prima recidiva)”.
Virtus Lecce: ammenda di 200 euro perché “a fine gara, soggetto estraneo si avvicinava all’arbitro e, dopo avergli stretto la mano, teneva comportamento di scherno nei confronti del medesimo”.
Atletico Acquaviva: ammenda di 50 euro perché “assenza di acqua negli spogliatoi”.
Audace Cagnano: ammenda di 50 euro perché “assenza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale”.
DIRIGENTI
Caputo (RS Crispiano): ammonizione.
MASSAGGIATORI
Aresta (Real Sannicandro): squalifica fino al 13 febbraio 2020.
ALLENATORI
De Martino (Stornarella): squalifica fino al 2 marzo 2020.
Lenoci (Atletico Acquaviva): squalifica fino al 13 febbraio 2020.
Birardi (Real Sannicandro), Fanelli (Virtus Andria), Leonino (Atletico Acquaviva), Iannone (Audace Cagnano), Giusto (Ideale Bari), Schito (Leverano), Palese (Atletico Martina), Del Vecchio (Ceglie), Santoro (Tre Colli), Sinisi (Virtus Molfetta): ammonizione.
CALCIATORI ESPULSI
Novielli (Atletico Acquaviva): squalifica fino al 30 aprile 2020 perché “Durante l’intervallo, al rientro negli spogliatoi, spingeva verso il muro l’arbitro proferendo al suo indirizzo frasi gravemente irriguardose”.
Azzariti (Atletico Acquaviva), Falco (Seclì), Rizzi (Virtus Andria): squalifica per due gare.
Amato (Arboris Belli), Parisi (Ceglie), Ferraro e Inguscio (Capo di Leuca), Coronese e Turi (Massafra), Causio (Copertino), Ciccarelli (Foggia Incedit), Murrone (Melendugno), Montefrancesco (Leverano), Locorotondo (RS Crispiano), Rizzi (Real Sannicandro), Giordano e Santoro (Lucera), Montrone (Virtus Andria): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
Santoro (Ceglie): squalifica per due gare.
A fine gara.
Sanarica (Tre Colli), Pasculli (Atletico Martina), Pendinelli (Atletico Veglie), Cardinale e Tassielli (Football Acquaviva), Quarta (Futura Monteroni), Guastalla (Latiano), Di Santantonio e Perrone (Leverano), Acquaviva e De Vivo (Nuova Daunia), Vincenti (Galatina), Di Iorio (Real San Giovanni), Turitto (Soccer Modugno), Collocolo (Talsano), La Grasta (Troia), Guido (Virtus Lecce), Pascullo (Virtus Locorotondo), Costantini (Zollino): squalifica per una gara per recidività in ammonizione.