Il Giudice sportivo nella seduta del 21 gennaio si è così espresso sulla 17ª giornata del campionato di Prima Categoria pugliese 2019/20:
Gara del 05/01/2020 Foggia Incedit-Ideale Bari: il Giudice sportivo territoriale esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- con tempestivo reclamo preannunciato via Pec ed inviato alla resistente la società Asd Ideale Bari adiva questo Giudice sportivo territoriale avverso il risultato della gara indicata in oggetto, contestando alla società Foggia Incedit la posizione irregolare del calciatore Granatiero Lorenzo (01/07/1997), per assenza di tesseramento per la società resistente;
- la reclamante chiedeva la vittoria della gara in proprio favore.
Tanto premesso osserva questo Giudice sportivo territoriale che il reclamo in oggetto non è fondato e va rigettato. Infatti, da accertamenti effettuati presso il competente Ufficio Tesseramenti del C.R. Puglia, è emerso che il calciatore Granatiero Lorenzo (01/07/1997) risulta tesserato alla data del 04.01.2020 per la società Foggia Incedit e, pertanto, la predetta società lo ha utilizzato in posizione regolare.
Per questi motivi
DELIBERA
- di dichiarare il calciatore Granatiero Lorenzo (01/07/1997) in posizione regolare alla data della gara;
- per l’effetto di rigettare il ricorso della società Asd Ideale Bari confermando il risultato conseguito sul campo di 5-1 in favore della società Foggia Incedit;
- di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.
Gara del 05/01/2020 Virtus Andria-Virtus San Ferdinando: il Giudice sportivo territoriale, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- la società Virtus Andria preannunciava ricorso a mezzo Pec avverso la gara indicata in oggetto;
- l’art. 67 del Cgs in vigore dal 17/06/2019, al primo comma prevede che “il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di Posta elettronica Certificata, presso la segreteria del G.S. e trasmessa ad opera della ricorrente alla controparte, entro le h 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce”;
- il secondo comma dell’art. 67 Cgs prevede che “il ricorso deve essere depositato, a mezzo di Posta elettronica Certificata, presso la segreteria del G.S. e trasmessa ad opera della ricorrente alla controparte, entro 3 giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara”;
- l’art. 142 Cgs, al comma 3, prevede che per le società non professionistiche le nuove modalità di comunicazione degli atti (art.53 Cgs) entrano in vigore dall’1 luglio 2020 e che, sino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti;
- la società istante risulta aver disatteso le citate disposizioni, in quanto non ha trasmesso il preannuncio del ricorso alla società resistente;
Tanto premesso
DELIBERA
- di non essere tenuto a pronunciarsi ex art. 67, comma 2, Csg;
- di confermare il risultato conseguito sul campo di 0-2;
- di addebitare la tassa ricorso sul conto della società istante.
PREANNUNCIO DI RECLAMO
Gara del 12/01/2020 Atletico Tricase-Salve: preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società Fcd Salve si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
Gara del 19/01/2020 DB Manduria-Atletico Martina: il Giudice sportivo territoriale delibera di sospendere l’omologazione del risultato della gara poiché sono in corso accertamenti d’ufficio in ordine alla regolarità della stessa.
DIRIGENTI
Miccolis (San Ferdinando): inibizione fino al 31 maggio 2020 perché “calciava il pallone contro l’arbitro e, successivamente, proferiva frase irriguardosa nei confronti dello stesso”.
Panzera (Capo di Leuca): inibizione fino al 23 febbraio 2020.
Masilla (Leonessa Erchie): ammonizione.
ALLENATORI
Fumai (Football Acquaviva): squalifica fino al 31 gennaio 2020.
CALCIATORI ESPULSI
Castellano (Ideale Bari): squalifica per tre gare perché “dopo aver subito un fallo di gioco, colpisce l’avversario con un pugno sulla schiena. A gioco fermo volontariamente”.
Catapano (RS Crispiano): squalifica per tre gare perché “colpiva con uno schiaffo un avversario e, successivamente lo strattonava provocando un parapiglia tra le due squadre”.
Collocola (Atletico Martina), Zollino (Soleto), Gallo (Troia): squalifica per due gare.
Busco (Atletico Acquaviva), Gallo (Atletico Veglie), Zollino (Soleto), Inguscio (Capo di Leuca), Russo (Real Zapponeta), Conte (Virtus Lecce), Erminio (Virtus Molfetta), Rotunno (Virtus San Ferdinando), Costantini (Zollino): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
D’Ignazio (San Vito): squalifica per tre gare perché “dopo aver proferito frasi gravemente irriguardose nei confronti del direttore di gara entrava nello spogliatoio arbitrale negando detta condotta”.
Andreano (Nuova Daunia); Terrafino (Arboris Belli); Valerio (Altetico Acquaviva); Urso (Atletico Tricase); Diallo e Guerrieri (Atletico Veglie); Ferraro (Capo di Leuca); Baratto e Bruno (Massafra); Frisenda (Copertino); Montemorra (Foggia Incedit); Carnevale (Football Acquaviva), Ciccone, Piano e Russo (Real San Giovanni); Pappapicco (Real Sannicandro); Amorese (Virtus Andria); Palmisano (Virtus Locorotondo); Porcelli (Virtus Molfetta); Compierchio (Virtus San Ferdinando): squalifica per una gara per recidività in ammonizione.