Il Giudice sportivo nella seduta del 26 novembre si è così espresso sulla 10ª giornata del campionato di Prima Categoria pugliese 2019/20:
Gara del 10/11/2019 Seclì-Futura Monteroni: il Giudice sportivo territoriale, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- la società Asd Futura Monteroni, con ricorso inviato alla controparte a mezzo posta, adiva questo ufficio avverso la gara indicata in oggetto;
- l’atr. 67 del CGS in vigore dal 17/06/2019, al primo comma prevede che “il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di Posta elettronica Certificata, presso la segreteria del G.S. e trasmessa ad opera della ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce”;
- il secondo comma dell’art. 67 CGS prevede che “il ricorso deve essere depositato, a mezzo di Posta elettronica Certificata, presso la segreteria del G.S. e trasmessa ad opera della ricorrente alla controparte, entro 3 giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara”;
- l’art. 142 CGS, al comma 3, prevede che per le società non professionistiche le nuove modalità di comunicazione degli atti (art.53 CGS) entrano in vigore dal 1º luglio 2020 e che, sino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti;
- la società istante risulta aver disatteso le citate disposizioni, in quanto non ha preannunciato il ricorso né ha inviato il preannuncio alla società resistente;
tanto premesso
DELIBERA
- di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società Asd Futura Monteroni;
- di confermare il risultato conseguito sul campo di 2-2;
- di addebitare la tassa ricorso sul conto della società istante.
Gara del 24/11/2019 Lizzano-Talsano: il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- l’arbitro al minuto 5 del secondo tempo, alla presenza di entrambe i capitani delle squadre, constatava che il campo era reso impraticabile dalla pioggia perché allagato e, pertanto, sospendeva definitivamente la gara;
DEMANDA
- al Comitato Regionale Puglia in ordine alla prosecuzione dell’incontro dal minuto 5 del secondo tempo sino al termine della gara.
Gara del 24/11/2019 RS Crispiano-Tre Colli: il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- l’arbitro al minuto 16 del secondo tempo, alla presenza di entrambe i capitani delle squadre, constatava che il campo era reso impraticabile dalla pioggia perché allagato e, pertanto, sospendeva definitivamente la gara;
DEMANDA
- al Comitato Regionale Puglia in ordine alla prosecuzione dell’incontro dal minuto 16 del secondo tempo sino al termine della gara.
Gara del 24/11/2019 Salve-Galatina Calcio: il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- l’arbitro al minuto 22 del primo tempo, alla presenza di entrambe i capitani delle squadre, constatava che il campo era reso impraticabile dalla pioggia perché allagato e, pertanto, sospendeva definitivamente la gara;
DEMANDA
- al Comitato Regionale Puglia in ordine alla prosecuzione dell’incontro dal minuto 22 del primo tempo sino al termine della gara.
Gara del 24/11/2019 Stornarella-Real San Giovanni: il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- l’arbitro, alla presenza dei capitani di entrambe le squadre, constatava che il terreno di gioco era reso impraticabile dalla pioggia e, pertanto, non dava inizio alla gara;
DEMANDA
- al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.
SOCIETÀ
Latiano: ammenda di 400 euro perché “a fine gara persona non in distinta e riconducibile alla società Latiano proferiva all’indirizzo del direttore di gara frasi gravemente ingiuriose e minacciose. Lo stesso è entrato nel campo di gioco ed ha inseguito il direttore di gara fino allo spogliatoio reiterando il medesimo comportamento”.
Futura Monteroni: ammenda di 300 euro perché “al termine della gara l’arbitro constatava che ignoti erano entrati all’interno del proprio spogliatoio, sprovvisto di chiave, gettando il borsone ed una scarpa all’interno della doccia e la seconda scarpa all’interno del wc”.
San Giorgio: ammenda di 300 euro perché “al termine della gara, propri sostenitori all’esterno dell’impianto inveivano nei confronti del direttore di gara che si allontanava scortato dalla F.P.; nella circostanza un tifoso tentava di colpire l’arbitro con uno sputo, senza riuscirvi”.
Virtus Locorotondo: ammenda di 300 euro perché “propri sostenitori accendevano sugli spalti numerosi fumogeni, senza conseguenze. (seconda recidiva)”.
DIRIGENTI
Maglie (Atletico Tricase): inibizione fino al 31 gennaio 2020 perché “al termine della gara, entrava nello spogliatoio arbitrale proferendo frasi gravemente minacciose nei confronti dell’arbitro”.
Guidato (San Giorgio): inibizione fino al 28 dicembre 2019.
Panzera (Capo di Leuca), Gagliani (Latiano), Diaferio (Virtus San Ferdinando): inibizione fino al 6 dicembre 2019.
ALLENATORI
Caracciolo (Capo di Leuca): squalifica fino al 6 dicembre 2019.
Scanzano (Audace Cagnano), Rosato (Virtus Locorotondo), Manco (Virtus San Ferdinando): ammonizione.
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Erente (San Giorgio): inibizione fino al 31 gennaio 2020 perché “espulso dal campo, vi rientrava tentando di raggiungere l’arbitro senza riuscirvi per l’intervento dei propri compagni di squadra, proferendo frasi minacciose; al termine della gara si avvicinava all’arbitro strattonandolo e proferendo frasi gravemente irriguardose”.
Troccoli (San Giorgio): inibizione fino al 31 gennaio 2020 perché “a seguito del provvedimento di espulsione tentava di colpire l’arbitro senza riuscirvi, proferendo nei riguardi del medesimo frasi irriguardose e minacciose; cercava di rientrare in campo non riuscendovi per l’intervento dei propri compagni; a fine gara, si avvicinava all’arbitro strattonandolo e continuando a proferire frasi irriguardose senza ulteriori conseguenze”.
Zollino (Soleto), Baldari e Ciraci (Latiano), Oliva (Virtus Locorotondo), Luperto (Zollino): squalifica per due gare.
Venditozzi (San Giorgio), Palazzo (Virtus Locorotondo), Costantini (Zollino): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Rateo (San Giorgio): squalifica per una gara.
(A fine gara)
Santoro (Ceglie), Formisano (Massafra), Cazzolla (DB Manduria), De Marianis (Melendugno), Papeo (Ideale Bari), Commendatore (Leverano), Rateo (San Giorgio), Migali (Seclì), Vigorito (Lucera): squalifica per una gara per recidiva in ammonizione.