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La Corte sportiva d’Appello territoriale, nelle riunioni del 23 aprile 2018, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara Nuova Andria-Soccer Modugno dell’8/04/2018: reclamo della Fcd Soccer Modugno in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 78 in data 11/4/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali,
potendosi contestare alla ricorrente il comportamento, parzialmente giustificato dal contesto
agonistico, seppure irriguardoso e ingiurioso nei confronti dell’arbitro da parte di un proprio
tesserato, per cui più adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 200,00;
Delibera
- Ridursi ad € 200,00 l’ammenda a carico della società Fcd Soccer Modugno;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
Gara Bagnolo-Virtus Matino del 31/3/2018: reclamo della Polisportiva Virtus Matino in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 76
in data 5/4/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che gli episodi descritti dal Commissario di Campo (sfondamento della rete di recinzione)
non hanno avuto conseguenza alcuna per cui più adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda
di € 200,00;
Delibera
- Ridursi ad € 200,00 l’ammenda a carico della società Polisportiva Virtus Matino;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA BARI
Gara Silvium Gravina-Castellaneta del 27/01/2018: reclamo della Asd Silvium Gravina in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per il risultato della gara e squalifica calciatore Di Benedetto Gennaro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 1/2/2018 della Delegazione Provinciale di Bari.
la Corte Sportiva Territoriale Puglia, facendo seguito alla propria delibera assunta il 26/3/2018 di cui
al C.U. n.75 del 29/3/2018;
- preso atto di quanto comunicato dalla Procura Federale della FIGC con nota del 4.4.2018, con
richiamo alla applicabilità dell’art.36 n.3 e 4 del CGS; - ritenuto che ai sensi dell’art.36 n.4 CGS il Giudice sportivo: “… non ha preso in esame circostanze
di fatto decisive agli effetti del procedimento…” (testuale); - considerato che, nella specie in esame costituisce “fatto decisivo agli effetti del procedimento” la
partecipazione alla rissa della società Asd Castellana 1928; rissa che ha indotto l’arbitro a
sospendere definitivamente la gara di terza categoria del 27.1.2018 fra le squadre dell’Asd
Silvium Gravina e l’Asd Castellana 1928; - rilevato infatti che non sussistono dubbi sulla partecipazione di quest’ultima società alla rissa su
menzionata, e che sul punto il G.S. abbia omesso di adottare i relativi provvedimenti sanzionatori
nei confronti di tutte le società partecipanti alla rissa; - ritenuto altresì che la “rissa” consiste nella mera partecipazione ad essa, dal momento che la
responsabilità conseguente va individuata nel fatto che la sospensione definitiva della gara de
qua, ha avuto causa non già in un semplice diverbio fra giocatori, ma in una vera e propria rissa fra i calciatori di entrambe le squadre, per cui la responsabilità delle succitate due società è
individuabile nel fatto di aver comunque partecipato alla rissa stessa, a prescindere quindi da
quella della due parti che tale rissa possa aver provocato. - considerato quindi che il provvedimento di perdita della gara più volte innanzi richiamata, con il
risultato di 0-3, va posto a carico di entrambe le società su indicate, e non anche a carico di una
sola di esse (nella specie l’Asd Silvium Gravina) così come statuito dal primo giudice.
Tutto ciò premesso la Corte Sportiva Territoriale Puglia
DELIBERA
- confermarsi il provvedimento sanzionatorio (di cui al C.U. n.28 del 1/2/2018) a carico della società Asd Silvium Gravina di perdita della gara con il risultato di 0-3;
- revocarsi il provvedimento del G.S. con cui il risultato della gara de qua, di 0-3 risulti a favore della società Asd Castellana 1928;
- infliggersi alla Asd Castellana 1928 la punizione sportiva della perdita della gara più volte citata
con il risultato di 0-3 ( analogamente a quella inflitta alla Asd Silvium Gravina); - confermarsi nel resto le decisioni adottate dalla Corte il 26/3/2018 di cui al C.U. n.75 del
29/3/2018.