La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 21 gennaio 2019, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara FC Manfredonia-Canosa del 16/12/2018: reclamo della Asd Canosa in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 in data 10/1/2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che il direttore di gara ha riconosciuto la errata indicazione nell’elenco calciatori della società Asd Canosa del n. 9 che ha partecipato alla gara su menzionata, affermando senza ombra di dubbio che a partecipare alla gara succitata è stato il calciatore Caputo Leonardo anziché il calciatore Caputo Antonio (tesserato con la società Asd Canosa nella categoria Allievi) dal momento che nella distinta calciatori partecipanti alla gara su citata risulta inserito il calciatore Caputo Antonio e non Caputo Leonardo;
- rilevato che un tale errore, pur rilevato dal direttore di gara al momento del riconoscimento pre-gara, non è stato corretto per mera inavvedutezza attesa la confusione del momento;
- ritenuto pertanto che il ricorso proposto dalla società Asd Canosa è fondato (per aver fatto partecipare regolarmente alla gara su citata con la maglia n. 9 il calciatore Caputo Leonardo e non il calciatore Caputo Antonio indicato erroneamente in distinta);
P.Q.M.
Delibera
- Accogliersi il reclamo proposto dalla società Asd Canosa e per l’effetto revocarsi il provvedimento adottato dal Giudice sportivo e ripristinarsi il risultato conseguito sul campo di 0-3 a favore della società Asd Canosa.
- non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.