La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 15 ottobre 2018, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara Sport Lucera-Nuova Daunia Foggia del 23/09/2018: reclamo della Asd Nuova Daunia Foggia 1949 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 in data 4/10/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
Ritiene la Corte che il reclamo proposto dalla Nuova Daunia non possa trovare accoglimento perché inammissibile.
Sostiene infatti la reclamante che “… il Giudice di prima istanza ha erroneamente riscontrato l’oggetto della domanda attrice. Difatti, la questione sottoposta al vaglio dell’organo di giustizia sportiva non versava sull’avvenuto o meno tesseramento del calciatore Taoili Khalid, circostanza che la Asd Nuova Daunia non ha mai messo in discussione, ma si incentrava sulla regolarità di tale tesseramento…” ( più esattamente sulla invalidità del permesso di soggiorno del su citato calciatore extracomunitario, ex art.40 quater delle NOIF).
Ma se è questo il “thema decidendum” dell’impugnativa sottoposta all’esame di questa Corte, ne deriva la inammissibilità del ricorso, attesa la competenza esclusiva del Tribunale federale -sez. tesseramenti – ( ai sensi dell’art.30 n.15 e segg. CGS) in tema di controversie riguardanti il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo dei calciatori.
È infatti questa la motivazione che, anche in prime cure, andava data, in aggiunta -ove ritenuto necessario – a quella adottata dal primo Giudice, allorché ha limitato e fondato le sue indagini sull’avvenuto tesseramento del calciatore innanzi citato, in epoca precedente( 21.9.2018) rispetto alla data della disputa della gara del 23.9.2018 in epigrafe citata, sulla base di quanto riferitogli dall’ufficio tesseramenti presso il Comitato Regionale Puglia (oggetto di contestazione da parte della reclamante Asd Nuova Daunia).
Va pertanto integrata, nei termini su riferiti, la decisione del primo Giudice che va tuttavia confermata nella parte in cui è stata ritenuta regolare la posizione del calciatore Tadili Khalid sulla base della documentazione acquisita nei modi e termini innanzi evidenziati.
Accertamento questo che la società reclamante dichiara di non aver chiesto con il reclamo proposto al primo Giudice, avendolo circoscritto alla sola illiceità della procedura di tesseramento di competenza esclusiva – però – del Tribunale federale sez. tesseramenti e non anche di competenza del Giudice Sportivo a cui è inibito mettere in discussione la validità, la legittimità e la decorrenza di qualsivoglia tesseramento di calciatore, disposto da organi espressamente delegati istituzionalmente a tale compito dalle Carte Federali; tant’è che l’eventuale procedimento, finalizzato all’accertamento di eventuali violazioni, può essere instaurato direttamente dalla parte interessata su ricorso ex art.30 n.18 lett. a); ricorso che bene avrebbe fatto la reclamante a proporre in termini (sulla base della ritenuta illiceità di tesseramento innanzi richiamata), chiedendo – semmai – al Giudice Sportivo di primo grado, di sospendere eventuali suoi provvedimenti relativi alla validità della gara, sino all’esito del giudizio(se già promosso e pendente dinanzi al Tribunale Federale – sez. tesseramenti -.
P.Q.M
- la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Asd Nuova Daunia e dispone l’addebito della tassa reclamo, sul conto della società reclamante.