La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 10 febbraio 2020, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara Atletico Racale-A. Toma Maglie del 19/01/2020: reclamo dalla Asd A. Toma Maglie in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per l’ammenda di € 600,00 e inibizione allenatore Portaluri Cosimo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.66 del 23.01.2020 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- rilevato che il reclamo è stato proposto in violazione delle disposizioni di cui all’art. 76 commi 2 e 3 Codice di Giustizia Sportiva (mancato invio del preannuncio di reclamo alla controparte e mancata trasmissione di copia del reclamo ad opera della reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare). In caso di mancato deposito nel termine indicato la Csat non è tenuta a pronunciare.
P.Q.M.
Delibera
- Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società Asd A. Toma Maglie e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della società.
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara Troia-Audace Cagnano: reclamo dalla Asd Audace Cagnano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico dell’allenatore Scanzano Gianluca, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.69 del 30.01.2020 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che il comportamento dell’allenatore Scanzano Gianluca può definirsi gravemente offensivo e irriguardoso nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la sanzione inflitta dal primo giudice che va condivisa e confermata.
P.Q.M.
Delibera
- Respingersi il reclamo proposto dalla società Asd Audace Cagnano e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara Nuova Andrano-Real Ruffano: reclamo dalla Asd Nuova Andrano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico del calciatore Carrozzo Salvatore, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.69 del 30.01.2020 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto, nel quale ha ribadito, senza ombra di dubbio, di aver espulso il calciatore con la maglia n. 14, sig. Carrozzo Salvatore;
- rilevato che il comportamento del calciatore Carrozzo Salvatore è stato palesemente violento nei confronti dell’arbitro e che le argomentazioni difensive addotte dalla società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali per cui la sanzione inflitta dal primo giudice non merita.
P.Q.M.
Delibera
- Respingersi il reclamo proposto dalla società Asd Nuova Andrano e, per l’effetto, incamerarsi la tassa di euro 130 versata con bonifico.
Gara Apd Spartan Boys-Asd Savelletri del 24/11/2019 (con prosecuzione del 19/12/2019): reclamo della Apd Spartan Boys in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 64 del 16.01.2020 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto ed esaminato il reclamo in oggetto indicato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali;
- questa Corte conferma la pronuncia emessa dal Giudice Sportivo ribadendo l’applicazione dell’art. 67, secondo comma, del Codice di Giustizia Sportiva già adottata dal Giudice Sportivo e pertanto
DELIBERA
- di dichiarare di non essere tenuta a pronunciarsi in merito al ricorso;
- di confermare il risultato di 0- 1 in favore della società Asd Savelletri così come conseguito sul campo;
- addebitarsi la tassa a carico della società reclamante.