Si riporta di seguito la versione integrale della decisione presa dal Tribunale federale territoriale circa la vicenda che ha visto coinvolta la società Molfetta Calcio e il proprio dirigente Saverio Bufi.
Il Tribunale Federale Territoriale presieduto dall’avv. Giancarlo De Peppo e con la partecipazione dell’avv. Filippo Moschetti e dell’avv. Alessandro Amato, quali componenti nella riunione del 27 maggio 2019 ha adottato il seguente provvedimento nel procedimento promosso dal Procuratore Federale con nota del 4 aprile 2019 (prot. 11099/979/PF18 – 19/MS/CS/gb) nei confronti del sig. Bufi Saverio per rispondere:
- della violazione degli artt. 1Bis, comma 1, e 5, commi 1 e 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere pubblicato in data 04/3/2019, alle ore 9.20, sul social network “Facebook”, uno scritto dal tenore complessivamente offensivo, esprimendo giudizi lesivi delle reputazione del Sig. Simone Trevisan, arbitro della gara Molfetta Calcio-Fortis Altamura, disputata il 03/03/2019, del designatore arbitrale, nonché del presidente e del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia della Figc-Lnd, con frasi quali: “vi preannuncio che la Molfetta Calcio farà ricorso alla partita per errore tecnico dell’arbitro. Mi sembra del tutto evidente che essendo impreparato ed incapace di arbitrare gli errori tecnici siano stati tanti”, ed ancora: “faremo ricorso anche sull’evidente incapacità del designatore degli arbitri, che è il caso che dia le dimissioni vista l’incapacità di insegnare ad arbitrare” e inoltre: “faremo anche una formale richiesta di dimissioni a Tisci e a tutto il suo Consiglio, dato che probabilmente sono troppi gli anni al comando e gli hanno fatto perdere il senso dell’attenzione alle regole ed ai regolamenti, dato che si è permesso ad una squadra come la Molfetta Sportiva di iscriversi quando non ne aveva la possibilità, ha permesso lo scempio di Avetrana e Terlizzi dove due società inadeguate stanno mortificando la passione di avetranesi e terlizzesi, ma soprattutto hanno falsato totalmente un campionato come quello dell’Eccellenza pugliese”, mettendo così in dubbio la regolarità delle gare e del campionato regionale di Eccellenza, l’imparzialità di un direttore di gara e dei componenti gli organi tecnici arbitrali, nonché la correttezza delle
procedure di designazione.FATTO
In data 06/03/2019 il presidente del Comitato regionale Puglia sig. Vito Tisci trasmetteva alla Procura Federale una segnalazione della società Molfetta Sportiva 1917 relativa alla illazione ai danni della classe arbitrale e degli organi federali regionali pubblicata sui profili facebook del sig. Saverio Bufi dirigente della società Asd Molfetta Calcio.
Con raccomandata A.R. del 23/04/2019 il Tribunale Federale Territoriale disponeva la convocazione del sig. Bufi Saverio alla quale comparivano l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale e l’avv. Valentina Porzia quale difensore del sig. Bufi Saverio.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale il presidente da la parola all’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale che dopo ampia discussione dichiara affermarsi la responsabilità del deferito infliggendo la seguente sanzione:
- sig. Bufi Saverio inibizione per mesi 2 (due).
Il signor Saverio Bufi, per il tramite del suo difensore di fiducia, ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha sostanzialmente negato gli addebiti a lui mossi ritenendo, in sostanza, di essersi limitato ad esternare un giudizio a suo dire lecito in merito all’operato dell’arbitro Simone Trevisan, in conseguenza di presunti errori arbitrali perpetrati in occasione della gara Molfetta Calcio-Fortis Altamura disputata il 3.3.2019, oltre ad avere mosso critiche al designatore arbitrale, nonché al presidente e al Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia della Figc;
MOTIVO DELLA DECISIONE
Alla luce dell’attività istruttoria appare evidente che le argomentazioni sviluppate nella memoria difensiva, lungi dal sollevare il signor Saverio Bufi da responsabilità per l’ipotizzata violazione dell’art. 5 C.G.S., ne costituiscano anzi la definitiva conferma, giacché con esse l’interessato ha sostanzialmente inteso rimarcare le dichiarazioni già profferite e oggetto del deferimento.
Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti innanzi citati, dichiara affermarsi la responsabilità del deferito e
DISPONE
l’applicazione della seguente sanzione:
- sig. Bufi Saverio inibizione per mesi 2 (due);
- dichiara chiuso il procedimento nei confronti del deferito.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del Tribunale Federale Territoriale del 27 maggio 2019.