Il Giudice sportivo nella seduta del 7 novembre si è così espresso sulla 9ª giornata del campionato di Eccellenza pugliese:
Gara Otranto-Atletico Aradeo del 22/10/2017: il Giudice sportivo
- esaminati gli atti ufficiali;
- rilevato che con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo ritualmente notificato alla controparte l’Asd Atletico Aradeo lamentava la posizione irregolare del calciatore Diarra Drissa (Otranto) che non sarebbe risultato tesserato alla data di disputa della gara;
- che da accertamenti effettuati presso l’ufficio tesseramento di questo comitato è emerso che la società Otranto ha inviato la richiesta di tesseramento in data antecedente al 22/10/2017 ma che il medesimo è stato autorizzato solo in data 25/10/2017;
DELIBERA
- di accogliere il reclamo e, per l’effetto, comminare alla società Otranto la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore dell’Asd Atletico Aradeo;
- di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo.
Gara Corato-Omnia Bitonto del 22/10/2017: il Giudice sportivo
- esaminati gli atti ufficiali;
- rilevato che con tempestivo reclamo ritualmente notificato alla controparte l’Asd Omnia Bitonto lamentava la posizione irregolare del calciatore El Friyekh Elmahdi (Corato) che non sarebbe risultato tesserato alla data di disputa della gara;
- che l’Usd Corato Calcio ha fatto pervenire proprie controdeduzioni, sostenendo di aver inviato la richiesta di tesseramento in data 20/10/2017 e che secondo la propria interpretazione della Circolare n. 82/17 della LND vi sarebbe equiparazione tra le procedure di tesseramento di calciatori italiani e quelle dei calciatori minorenni extracomunitari che soddisfino il requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni. Alla luce di tale equiparazione il proprio atleta doveva considerarsi tesserato dal momento della spedizione della richiesta. Rileva questo Giudice sportivo che l’Usd Corato Calcio, nella richiesta di tesseramento relativa all’atleta El Friyekh Elmahdi, non risulta aver richiamato la circolare n. 82/17 della LND, concernente l’applicazione della Legge n. 12/2016 in materia di jus soli sportivo e, pertanto, non può introdurre tale richiesta per la prima volta in sede di reclamo. In ogni caso rimarca che in applicazione della citata circolare l’equiparazione delle modalità di tesseramento con i giocatori di cittadinanza italiana può aver luogo solo nell’ipotesi in cui contestualmente all’invio della domanda di tesseramento venga allegato un certificato di residenza storico che attesti la legale permanenza del giocatore in Italia da oltre dieci anni. In tale unica ipotesi il tesseramento potrà decorrere dalla data della spedizione: mancando anche tale requisito nel caso di specie, il giocatore in questione è stato tesserato per l’Usd Corato Calcio solo in data 25/10/2017, a seguito di autorizzazione dell’ufficio tesseramento di questo Comitato.
DELIBERA
- di accogliere il reclamo e, per l’effetto, comminare alla società Usd Corato Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore dell’Asd Omnia Bitonto;
- di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo.
DIRIGENTI
Sangirardi (UC Bisceglie): inibizione fino al 16 novembre 2017.
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
La Rosa (Barletta): squalifica per due gare.
Moscelli (Bitonto), Campanella (Omnia Bitonto), Musacco (UC Bisceglie): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Di Pierro (UC Bisceglie): squalifica per due gare.
Alemanni (Avetrana), Milella (Barletta), Amato (Fasano), Pavon (Pro Italia Galatina): squalifica per una gara.