Il Giudice sportivo nella seduta del 26 ottobre si è così espresso sulla 7ª giornata del campionato di Eccellenza pugliese 2021/22:
SOCIETÀ
Ginosa: ammenda di 500 euro perché “durante la gara erano presenti sul terreno di gioco persone estranee riconducibili alla società che, sebbene invitate dall’arbitro ad abbandonare il terreno di gioco, rimanevano all’interno di un magazzino adiacente al terreno di gioco; al termine del primo tempo una delle persone estranee si avvicinava all’arbitro proferendo frasi minacciose. Successivamente si allontanava dal recinto di gioco senza che i componenti della società intervenissero sebbene presenti ai fatti”.
Canosa: ammenda di 100 euro perché “propri sostenitori durante il primo tempo lanciavano sputi verso un assistente arbitrale senza colpirlo”.
DIRIGENTI
Lanza (Vigor Trani): inibizione fino al 6 settembre 2023 perché “attualmente inibito con provvedimenti del Tribunale Nazionale Federale fino al 06/09/2022 con provvedimenti di cui ai CC.UU n. 50 del 13/12/2018 e 78 del 04/04/2019, presenziava sul terreno di gioco venendo ammonito”.
MASSAGGIATORI
Amatulli (Soccer Massafra): squalifica fino all’11 novembre 2021.
CALCIATORI ESPULSI
Sangare (Canosa): squalifica per tre gare perché “espulso per doppia ammonizione, a fine gara si rivolgeva ad un assistente arbitrale proferendo frasi minacciose”.
Bevilacqua (San Marco): squalifica per due gare.
Cabrera (Maglie), Amaya (Castellaneta), Aquaro e Quarta (Sava): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
Roselli (Borgorosso Molfetta), Kone (Canosa): squalifica per una gara per recidività in ammonizione.
COPPA ITALIA
Gara del 21/10/2021 Gallipoli-Sava: il Giudice sportivo esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- con tempestivo reclamo, ritualmente inviato alla controparte, la società Sava adiva questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara indicata in oggetto, chiedendo l’applicazione dell’art. 10 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver la società Gallipoli F. 1909 Srl Ssd schierato in campo il calciatore Manisi Diego, nato il 5/12/1997, il quale non avrebbe scontato la squalifica di una giornata comminata con C.U. n. 37 pag. 34, pubblicato il 17/10/2019 dal Comitato Regionale Puglia.
Osserva questo Giudice che il reclamo è fondato e va accolto. Effettivamente, dalle verifiche effettuate, emerge che il calciatore Manisi Diego non ha mai scontato la squalifica di cui al Comunicato anzidetto.
Si precisa che a far data dalla stagione 2020/2021, il sig. Manisi Diego è stato sempre impiegato in tutte le gare di Coppa Italia Eccellenza della società Gallipoli F. 1909 Srl Ssd eccetto che in quella del 16/9/2021 contro il Manduria, alla quale non ha preso parte, benché presente in distinta. Ciò posto, per le norme Federali di riferimento la squalifica non si considera scontata.
Tanto premesso, visti ed applicati l’art. 9 del Regolamento della Coppa Italia Eccellenza, pubblicato sul C.U. n. 22 del 24/8/2021, nonché l’Art. 10 comma 1 del C.G.S.
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dalla società Sava e, per l’effetto, di comminare alla società Gallipoli F. 1909 Srl Ssd la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società Sava;
- non addebitarsi la tassa reclamo, stante l’accoglimento dello stesso.