Il Giudice sportivo nella seduta del 29 marzo si è così espresso sulla 24ª giornata del campionato di Eccellenza pugliese 2021/22:
Gara 13/03/2022 Canosa-San Marco: il Giudice sportivo territoriale, esaminati gli atti ufficiali, e rilevato che:
- la Asd San Marco con ricorso preannunciato via Pec e ritualmente inviato alla controparte, adiva questo Giudice sportivo territoriale imputando alla società Asd Canosa la violazione degli obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all’età relativamente al campionato di competenza. In particolare l’istante evidenziava che la società Asd Canosa dal 26′ al 30′ del secondo tempo aveva schierato in campo tre calciatori nati dopo l’1.1.2001 invece di due calciatori nati dopo l’1.1.2001 ed uno nato dopo l’1.1.2002. Per tali motivi la Asd San Marco chiedeva la vittoria in proprio favore oltre alle aggravanti previste dal Cgs in danno della resistente Canosa;
- la resistente non ha fatto pervenire proprie deduzioni;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le seguenti motivazioni:
In ordine al limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età, alle gare dei campionati regionali per la stagione sportiva 2021/22, il Comunicato Ufficiale n. 121 pubblicato dal Comitato Regionale Puglia in data 25.6.21 ha previsto che le “società partecipanti ai campionati regionali di Eccellenza, Promozione, playoff e playout di competenza, Coppa Italia (fase regionale) hanno l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive: almeno due calciatori nati dall’1 gennaio 2001 e almeno un calciatore nato dall’1 gennaio 2002 in poi. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dall’1 gennaio 2001 e 1 gennaio 2002. Si precisa che l’inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10 – comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.”
Dall’esame del referto di gara, confermato dal supplemento arbitrale pervenuto a questo Giudice Sportivo Territoriale in data 22.3.22 si evince che:
- la società Asd Canosa sino al 26′ del secondo tempo è rimasta in campo con un calciatore nato dopo l’1.1.2001, il n. 8 Bruno Giovanni (31.5.2001), e due calciatori nati dopo l’1.1.2002, il n. 2 Consonni Giorgio (26.09.02) ed il n. 11 Patruno Mattia (2.9.03);
- dal 28′ al 31′ del secondo tempo è rimasta in campo con tre calciatori nati dopo l’1.1.2001 e nessun calciatore nato dopo il 1.1.2002, avendo già sostituito al 26º minuto il n. 11 Patruno Mattia (2.9.03) con il n. 19 Siclari Giuseppe Angelo (15.12.86) ed al 28′ del secondo tempo il n. 2 Consonni Giorgio (26.09.02) con il n. 15 Paganelli Vincenzo (15.2.01), da aggiungersi quest’ultimo ai calciatori n. 12 Cafagno Alessio (2.2.01) ed al n. 8 Bruno Giovanni (31.5.01) già presenti in campo;
- solo al 31′ del secondo tempo ha sostituito il n. 8 Bruno Giovanni (31.5.2001) con il n. 18 Cruceana Alexandru Nicol (23.3.03) così ottemperando nuovamente all’obbligo citato.
Per tali motivi, il Giudice Sportivo Territoriale, visto ed applicato l’art. 10 comma 6 CGS
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dalla società Asd San Marco;
- di comminare alla società Canosa la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società San Marco;
- di non addebitare la tassa ricorso stante l’accoglimento dello stesso.
SOCIETÀ
Canosa: perdita della gara.
Vedi delibera su riportata.
Virtus Mola: ammenda di 300 euro perché “propri sostenitori lanciavano verso la panchina ospite due accendini e sputi; per tutta la durata del primo tempo i predetti proferivano all’indirizzo del commissario di campo e degli organi federali frasi gravemente irriguardose e minacciose”.
DIRIGENTI
Agnelli e Giannuario (Team Orta Nova), Ferrino (Virtus Mola): inibizione fino al 30 aprile 2022.
Catucci e Maldarizzi (Castellaneta): inibizione fino al 21 aprile 2022.
ALLENATORI
Pizzulli (Ginosa): squalifica per una gara per recidività in ammonizione.
Oliva (Gallipoli): ammonizione con diffida.
CALCIATORI ESPULSI
Menicozzo (San Marco): squalifica per tre gare perché “dopo aver spinto ed insultato un proprio compagno di squadra, lo colpiva con due violenti schiaffi procurandogli rossore sul volto”.
Corbier (AEL Grottaglie), Cianci (San Marco): squalifica per due gare.
Diagne (Città di Mola), Feltre (San Severo), De Luca (Sava), Lopez (Ugento): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
Kone e Loseto (Canosa), Lamacchia (Team Orta Nova) – gara del 24 marzo –, Pecora (AEL Grottaglie), Reyes (Atletico Racale), Marangi (Barletta), Signore (Otranto), Aprile (Martina), Caruso (Ostuni), Golia (Team Orta Nova), Difino (Virtus Mola): squalifica per una gara per recidività in ammonizione.