Il Giudice sportivo nella seduta del 4 febbraio si è così espresso sulla 21ª giornata del campionato di Eccellenza pugliese 2019/20:
Gara del 15/12/2019 Molfetta-Corato: il Giudice sportivo territoriale esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- con tempestivo preannuncio e successivo reclamo, entrambi ritualmente notificati alla controparte, l’Us Corato Calcio 1946 Asd adiva questo Giudice sportivo, lamentando che un proprio tesserato sarebbe stato colpito alla testa da una bottiglia piena d’acqua e, conseguentemente, era stato sostituito poiché impossibilitato a proseguire la gara. Chiedeva in via principale di ottenere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in proprio favore ex art. 10 comma 1 Cgs e, in via subordinata, la penalizzazione di almeno tre punti in classifica in danno dell’Asd Molfetta Calcio ex art. 10 comma 2 Cgs;
- faceva pervenire proprie controdeduzioni l’Asd Molfetta Calcio in data 18/12/2019 (ritualmente notificate alla ricorrente), negando che il tesserato Olibardi fosse mai stato colpito da una bottiglietta d’acqua sulla testa;
- rendevano supplemento di rapporto i due commissari di campo in data 21/01/2020 ed il direttore di gara in data 28/01/2020.
Entrambi i commissari di campo hanno confermato quanto segue:
- che il tesserato n. 17 del Corato, Olibardi Davide, era a terra poiché infortunato in seguito a fallo di gioco e non è mai stato colpito da una bottiglietta d’acqua;
- che il tesserato n. 3 del Corato, Santoro Stefano, è stato colpito da tale bottiglietta e l’ha subito dopo rilanciata verso i tifosi del Molfetta: a seguito di tale contegno è stato espulso dall’arbitro;
- che dopo l’espulsione del n. 3 del Corato il compagno di squadra Olibardi Davide, precedentemente infortunato, si rialzava e riprendeva a camminare, salvo poi accasciarsi nuovamente in un secondo momento, dopo un colloquio con un compagno di squadra non identificato.
Il direttore di gara ha confermato quanto segue:
- che il tesserato n. 17 del Corato, Oibardi Davide, si è infortunato nella zona di centrocampo, a seguito di un fallo di gioco;
- che medio tempore veniva lanciata in campo una bottiglietta d’acqua che lo colpiva sulla parte bassa della gamba e giammai sulla testa;
- che, successivamente, l’Olibardi si alzava ed andava incontro all’arbitro protestando, appoggiando anche la mano sul suo braccio;
4) che il capitano del Corato, Vergori Manuel, allontanava il compagno Olibardi Davide, incitandolo a restare per terra e fingendo di aver subito un colpo alla testa, causato dalla bottiglia precedentemente lanciata sul terreno di gioco; - che, successivamente, veniva lanciato sul terreno di gioco un paio di scarpe senza colpire alcuno;
- che tali episodi avevano ingenerato tensioni tra le tifoserie, tant’è che un ufficiale dei Carabinieri aveva suggerito all’arbitro di sospendere la gara per ristabilire la calma (infatti ha avuto luogo una sospensione di 15’);
- che la gara era terminata regolarmente.
- osserva questo Giudice sportivo che dal materiale probatorio acquisito non emerge il presupposto sia per l’applicazione dell’art. 10 comma 1 Cgs sia dell’art. 10 comma 2 Cgs. La dinamica dei fatti descritta dall’arbitro e dai Commissari di Campo porta ad escludere che il comportamento tenuto dai sostenitori del Molfetta abbia influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbia impedito la regolare effettuazione, né tanto meno che la società Corato abbia subito un’alterazione del proprio potenziale atletico in relazione al tesserato Olibardi Davide. Quanto all’art. 10 comma 1 Cgs l’arbitro ha confermato che la tensione tra le due tifoserie era rientrata nel corso della sospensione della gara e che quest’ultima era terminata regolarmente: sul punto è doveroso precisare che al momento della sospensione (23’ del secondo tempo) il Molfetta Calcio conduceva per 2-0. Quanto all’art. 10 comma 2 Cgs l’arbitro ed i commissari hanno escluso che il tesserato Olibardi Davide sia stato colpito da una bottiglietta d’acqua sulla testa;
- tutti hanno confermato che era a terra per un infortunio di gioco e che, dopo essersi rialzato ed avvicinato al direttore di gara toccandogli persino il braccio, è ricaduto per terra dopo aver comunicato con il capitano Vergori Manuel (secondo il supplemento arbitrale del 28/01/2020) o con un compagno di squadra non identificato (vedi supplementi dei commissari di campo del 21/01/2020).
- in relazione alla documentazione medica allegata al ricorso si rileva che il trauma cranico commotivo ed il trauma distorsivo del rachide cervicale sono stati riferiti dall’Olibardi al medico operante presso l’ospedale di Molfetta e che tutti gli accertamenti clinici hanno dato esito negativo;
Tanto premesso
DELIBERA
- di rigettare il reclamo proposto dall’Us Corato Calcio 1946 Asd;
- di confermare il risultato conseguito sul campo di 2-0 in favore dell’Asd Molfetta Calcio;
- di comminare alla società Molfetta Calcio l’ammenda di euro 600 per lancio di una bottiglietta in campo che colpiva un tesserato della squadra ospite senza conseguenze (prima recidiva) e per lancio di un paio di scarpe sul terreno di gioco senza conseguenze;
- di squalificare il tesserato Olibardi Davide (Corato) per due giornate effettive di gara;
- di squalificare il tesserato Vergori Manuel (Corato) per due giornate effettive di gara;
- di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.
SOCIETÀ
Molfetta: ammenda di 600 euro.
(Vedi delibera su riportata)
MASSAGGIATORI
Aucello (San Marco): inibizione fino al 20 febbraio 2020.
ALLENATORI
Negro (Deghi): squalifica fino al 6 marzo 2020.
CALCIATORI ESPULSI
Olibardi e Vergori (Corato): squalifica per due gare.
(Vedi delibera su riportata)
Salcone (San Severo), Muci (Deghi): squalifica per due gare.
Lisi (Martina), Mariano (Otranto), Mascia (Team Orta Nova), Campanella (Vigor Trani): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
Partipilo (San Severo), Pipoli (Atletico Vieste), Ciardi (Audace Barletta), Caputo (Barletta), Alemanni (Gallipoli), Calò (Otranto), Andriano (UC Bisceglie): squalifica per una gara per recidività in ammonizione.