La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 28 maggio 2018, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO ECCELLENZA – GARE DI PLAYOFF
Gara Casarano-Omnia Bitonto del 06/05/2018: reclamo del calciatore Rescio Alberto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a suo carico per la squalifica per n. 8 giornate di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 88 in data 10/5/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- udito il ricorrente assistito dall’avv. Domenico Zizzari;
- effettuati i necessari accertamenti;
la Corte considerati i fatti accaduti di gravità censurabile, atteso il comportamento gravemente antisportivo e intenzionalmente violento da parte del ricorrente, ritiene congrua la sanzione della squalifica inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata.
P.Q.M.
Delibera
- Respingersi il reclamo proposto dal calciatore RESCIO Alberto
- e per l’effetto incamerarsi la tassa di € 65.00 versata.
CAMPIONATO PROMOZIONE – GARE DI PLAYOFF
Gara Ostuni-Atletico Tricase del 29/04/2018: reclamo della Asd Ostuni 1945 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico dell’allenatore Ciraci Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 85 in data 3/5/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali, per cui più adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione della inibizione fino al 30/9/2018;
P.Q.M.
Delibera
- Ridursi al 30/09/2018 la inibizione inflitta all’allenatore Ciraci Antonio;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.