La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 27 gennaio 2020, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO ECCELLENZA
Gara Vigor Trani-UC Bisceglie del 20/10/2019: reclamo della Asd Unione Calcio Bisceglie in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per il risultato della gara, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 5.12.2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- verificato che il calciatore Muciaccia Davide, ammonito per la seconda volta, per mera svista dell’arbitro, è rimasto in campo per un tempo non superiore a 30 secondi allorché l’assistente n. 1 segnalava che si trattava di seconda ammonizione per cui lo stesso arbitro estraeva il cartellino rosso formalizzando il provvedimento di espulsione, per cui la sua permanenza in campo non ha influito sull’andamento del gioco e sul risultato della gara;
P.Q.M.
DELIBERA
- Respingersi il reclamo proposto dalla società Asd Unione Calcio Bisceglie e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara Vigor Bitritto-Manfredonia del 12/01/2020: reclamo della Asd Vigor Bitritto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico dei calciatori Visconti Armando e Loseto Gianluca, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.64 del 16.01.2020 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti e rilevato che non è impugnabile il reclamo proposto per le squalifiche inflitte ai calciatori Visconti Armando e Loseto Gianluca ai sensi dell’art. 137, comma 3, lett. a), Cgs;
P.Q.M.
DELIBERA
- Dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dalla società Asd Vigor Bitritto e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
TERZA CATEGORIA MAGLIE
Gara FC Melissano-Melpignano del 12/01/2020: reclamo della Asd FC Melissano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per il risultato della gara, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.32 del 16.01.2020 della Delegazione Distrettuale Maglie.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti e rilevato che il reclamo è stato proposto in violazione delle disposizioni di cui all’art. 76, commi 2 e 3, CGS (mancato invio del preannuncio di reclamo alla controparte e mancata trasmissione di copia del reclamo ad opera della reclamante alla controparte entro cinque giornidalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare);
La Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare.
P.Q.M.
DELIBERA
- Dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dalla società Asd FC Melissano e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.