La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 26 marzo 2018, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO ECCELLENZA
Gara Corato-Omnia Bitonto del 22/10/2017: reclamo della Usd Corato Calcio 1946 Asd in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 36 in data 9/11/2017 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
la Corte Sportiva di Appello Territoriale, a scioglimento della riserva (e relativa sospensione ex art. 34 bis comma 5 Codice di Giustizia Sportiva) di cui al verbale di udienza dell’11/12/2017 (pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 14/12/2017) così decide:
premessa in fatto con ricorso del 15/11/2017 l’Usd Corato Calcio 1946 Asd chiedeva: “in via principale riformare l’impugnata decisione e, per l’effetto annullare la sanzione sportiva irrogata alla società Usd Corato Calcio 1946 Asd della perdita della gara disputata in data 22/10/2017 con la società Asd Omnia Bitonto e ripristinare il risultato del campo di 1-1 così come originariamente conseguito” (testuale)
Con nota del 18/11/2017 l’Asd Omnia Bitonto faceva pervenire le sue controdeduzioni con cui chiedeva: “che la decisione del Giudice Sportivo Territoriale riportata nel Comunicato Ufficiale n. 36 del 9/11/2017 fosse confermata integralmente” (testuale)
Convocate le parti per l’udienza dell’11/12/2017 la Corte prendeva atto che con nota del 27/11/2017 (protocollo 10299/AN/an) il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti (nel dare atto del giudizio pendente dinnanzi a se su ricorso della Usd Corato Calcio 1946 Asd) chiedeva la documentazione esistente presso questa Corte, documentazione che veniva inviata con nota del 14/12/2017.
A conclusione dell’udienza succitata dell’11/12/2017 la Corte così disponeva: “Considerato che questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene preliminare alla questione ad essa deferita la definizione della posizione di tesseramento del calciatore El Friyeck El Mahdi per cui rinvia la trattazione del presente procedimento che va pertanto sospeso ai sensi dell’art. 34 bis c. 5 del Codice di Giustizia Sportiva con effetto immediato in attesa delle decisioni che il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti riterrà di adottare” (testualmente)
Con decisione del 19/2/2018 (pubblicata sia sul Comunicato Ufficiale n. 15/TFN del 2/3/2018 che sul Comunicato Ufficiale n. 67 dell’8/3/2018 del Comitato Regionale Puglia) il Tribunale Federale Nazionale sezione Tesseramenti così statuiva: “pronunciando sulla richiesta di giudizio della Corte Sportiva D’appello c/o CR Puglia – LND e, nonché, sul procedimento riunito del ricorso proposto dalla Società USD Corato Calcio 1946 ASD, dichiara valido ed efficace il tesseramento del calciatore El Friyeck El Mahdi (12.08.2000) per la predetta Società a far data dal 20.10.2017. Dispone la restituzione della tassa”. (testuale)
Motivi della decisione
Ritiene la Corte che il reclamo proposto dalla della Usd Corato Calcio 1946 Asd sia fondato e meritevole di accoglimento. Sulla base di quanto accertato e disposto dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti con il provvedimento succitato del 19/2/2018, non può in alcun modo revocarsi in dubbio che, a far data dal 20/10/2017, il calciatore El Friyeck El Mahdi (12.8.2000 matricola F.I.G.C. 6736418) fosse validamente ed efficacemente tesserato con la società Usd Corato Calcio 1946 Asd, e quindi validamente ed efficacemente utilizzato da quest’ultima società nella gara del 22/10/2017 tra la Usd Corato Calcio 1946 Asd contro la Asd Omnia Bitonto valevole per il Campionato di Eccellenza.
Del tutto infondata si appalesa pertanto la tesi di quest’ultima società relativa alla (insussistente) posizione irregolare del calciatore innanzi menzionato che invece ha partecipato regolarmente e validamente alla suddetta gara del 22/10/2017; tesi questa con cui il Giudice sportivo ha accolto il reclamo dell’Omnia Bitonto e ha inflitto alla Usd Corato Calcio 1946 Asd la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della reclamante summenzionata.
Provvedimento e sanzione quelli succitati che vanno pertanto posti nel nulla e sostituiti con la conferma del risultato di 1-1 conseguito sul campo, attesa la inesistenza di alcuna posizione irregolare di calciatori che a tale gara abbiano preso parte.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del reclamo proposto dalla Usd Corato Calcio 1946 Asd con atto del 15/11/2017 così decide:
- annulla la decisione del Giudice sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 9/11/2017 e conferma il risultato di 1-1 conseguito sul campo nella gara del 22/10/2017 tra la Usd Corato Calcio 1946 Asd contro la Asd Omnia Bitonto valevole per il Campionato di Eccellenza.
- Non si addebita la tassa atteso l’accoglimento del ricorso.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA (GIRONE C)
Gara Lorenzo Mariano-Atletico Veglie del 04/03/2018: reclamo della Us Lorenzo Mariano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la disputa di una gara a porte chiuse e campo neutro – ammenda di € 2000 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 67 in data 8/3/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto: rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali atteso che lo stesso arbitro ha confermato di aver ascoltato una sola frase nei confronti del giocatore di colore della società Atletico Veglie per cui più adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda a € 1000;
P.Q.M.
Delibera
- Ridursi a € 1000 la sanzione dell’ammenda inflitta alla società Lorenzo Mariano;
- confermarsi nel resto la decisione della disputa di una gara a porte chiuse in campo neutro perché non impugnabile ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera c) Codice di Giustizia Sportiva;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA BARI
Gara Silvium Gravina-Castellana del 27/01/2018: reclamo della Asd Silvium Gravina in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e squalifica calciatore Di Benedetto Gennaro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 1/2/2018 della Delegazione Provinciale di Bari.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che per quanto attiene alla sanzione della squalifica a carico del calciatore Di Benedetto Gennaro della società Asd Silvium Gravina il reclamo di quest’ultima ha trovato solo conferma parziale negli atti ufficiali (dovendosi attribuire al suddetto calciatore un comportamento violento e gravemente antisportivo nei confronti dell’arbitro che però non ha subito alcuna conseguenza) per cui più adeguata si appalesa la squalifica fino al 31/1/2021;
- ritenuto che va confermata la sanzione della perdita della gara in favore della società Asd Castellana 1928 (salvo quanto si dirà oltre) attesa la inequivocabile partecipazione alla rissa tra calciatori delle due squadre che ha reso necessario, per l’arbitro, la sospensione definitiva della gara;
- considerato che alla rissa succitata ha partecipato anche la squadra della società Asd Castellana 1928 nei confronti della quale non è stato, dal Primo Giudice, emesso alcun provvedimento, nonostante la consolidata giurisprudenza sportiva secondo cui la partecipazione alla rissa prescinde dall’autore della provocazione di essa, per cui è necessario l’esame e l’adozione degli eventuali provvedimenti a cui questa Corte non può accedere per mancata previsione dell’art. 36 Codice di Giustizia Sportiva per cui si vede costretta a rimettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti che riterrà di dovere adottare.
P.Q.M.
Delibera
- Ridursi al 31/01/2021 la squalifica inflitta al calciatore Di Benedetto Gennaro;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
- Rimettere gli atti alla Procura Federale per l’adozione di provvedimenti di sua competenza.