La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 25 settembre 2019, ha adottato i seguenti provvedimenti:
COPPA ITALIA ECCELLENZA
Gara Fortis Altamura-Martina del 12/9/2019: reclamo della Asd Martina Calcio 1947 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 23 in data 19/9/2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente difeso dall’avv. Mattia Grassani munito di regolare delega;
- udito altresì la società Asd Fortis Altamura difesa dall’avv. Monica Fiorillo;
- effettuati i necessari accertamenti;
- premesso che con il reclamo della società Asd Martina Calcio 1947 è stato impugnato il provvedimento del Giudice sportivo del 19/9/2019 relativo alla gara in epigrafe citata eccependo l’assoluta illegittimità della decisione per mancata operatività della prescrizione e applicabilità dell’art. 40 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva;
- che, la società Asd Fortis Altamura, con proprie deduzione del 23/9/2019, insisteva per il rigetto del reclamo ritenendo pertinente il richiamo dell’art. 40 comma 1 lettera a) operato dal Giudice Sportivo.
- Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale osserva che il capo V del novellato Codice di Giustizia Sportiva disciplina le ipotesi relative alle “estinzione delle infrazioni e delle sanzioni”, in particolare l’art. 40 si riferisce alle infrazioni disciplinari nel mentre le sanzioni e la loro estinzione trovano la disciplina negli articoli 41, 42 e 43.
- Si tratta in maniera evidente di Istituti Giuridici diversi e fattispecie tra loro differenti. Nella fattispecie in esame il calciatore Onofrio Abrescia è stato interessato da una “sanzione” comminata dal Giudice Sportivo con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 26/9/2013, con la conseguenza che il richiamo operato dal Giudice Sportivo all’art. 40 comma 1 lettera a) non appare corretto.
P.Q.M.
DELIBERA
- Accogliersi il reclamo proposto dalla società Asd Martina Calcio 1947 e per l’effetto disporsi la sanzione sportiva della perdita della gara nei confronti della società Asd Fortis Altamura con conseguente risultato di 0-3 in favore della società Asd Martina Calcio 1947;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.