La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 22 gennaio 2018, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO ECCELLENZA
Gara Barletta-UC Bisceglie del 17/12/2017: reclamo della A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400 e inibizione dirigente COPPOLECCHIA Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data 21/12/2017 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che non è impugnabile l’inibizione inflitta al dirigente COPPOLECCHIA Francesco ai sensi dell’art. 43 n. 3 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuto che per le vicende verificatesi può accedersi ad una riduzione dell’ammenda a € 300.
Delibera
- Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto per l’inibizione del sig. COPPOLECCHIA Francesco;
- Ridursi a € 300 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara Sanctum Nicandrum-Sporting Apricena del 10/12/2017: reclamo della A.S.D. SANCTUM NICANDRUM in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TOTARO Pasquale di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data 21/12/2017 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che la società reclamante non si è presentata all’udienza odierna benchè regolarmente convocata;
rilevato che avverso il provvedimento di squalifica del calciatore TOTARO Pasquale di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 14/12/2017, la società A.S.D. SANCTUM NICANDRUM ha proposto in data 15/12/2017 istanza di correzione al Giudice Sportivo e non anche ricorso a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale; - ritenuto pertanto che il provvedimento impugnabile era quello di cui al suddetto Comunicato Ufficiale n. 41 del 14/12/2017 e non anche quello di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 21/12/2017 (il cui provvedimento del Giudice Sportivo è di mera conferma della precedente sanzione di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 14/12/2017);
- ritenuto pertanto intempestivo e improponibile il provvedimento di conferma di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 21/12/2017
Delibera
- Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. SANCTUM NICANDRUM;
- per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
Gara Palo-GC Cerignola del 17/12/2017: reclamo della A.S.D. CALCIO PALO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, ammenda € 500 e squalifica calciatori LISO Pietro Paolo, SERVEDIO Pietro, CIULLO Gerardo e SCARANGI Domingo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data 21/12/2017 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che non sono impugnabili le squalifiche inflitte ai calciatori CIULLO Gerado e SCARANGI Domingo ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante a proposito dei calciatori LISO Pietro Paolo e SERVEDIO Pietro può accedersi ad una riduzione a 4 gare per ciascuno di essi attesa la modestia delle infrazioni commesse;
- ritenuto altresì che può accedersi ad una riduzione dell’ammenda a € 200 tenuto conto anche della punizione della perdita della gara già subita dalla reclamante.
Delibera
- Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto per i calciatori CIULLO Gerardo e SCARANGI Domingo;
- Ridursi a n. 4 giornate di gara la squalifica inflitta ai calciatori LISO Pietro Paolo e SERVEDIO Pietro;
- Ridursi a € 200 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. CALCIO PALO;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.