La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 15 aprile 2019, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO ECCELLENZA
Gara UC Bisceglie-Atletico Vieste del 24/03/2019: reclamo della Asd Unione Calcio Bisceglie in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 più diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 76 in data 28/3/2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali per cui adeguato ai fatti occorsi si appalesa il provvedimento adottato dal Primo Giudice che va condiviso e confermato.
P.Q.M.
Delibera
- Respingersi il reclamo proposto dalla società Asd Unione Calcio Bisceglie e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara Carovigno-Ostuni del 17/03/2019: reclamo della Asd Carovigno Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 più diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 74 in data 21/03/2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- considerata l’infondatezza delle doglianze della società reclamante;
- ritenuto di poter accedere ad un affievolimento della sanzione pecuniaria inflitta dal Primo Giudice.
P.Q.M.
Delibera
- Ridursi a € 600,00 l’ammenda inflitta alla società Asd Carovigno Calcio;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
Gara GC Cutrofiano-Melendugno Calcio del 24/03/2019: reclamo della Gioventù Calcio Cutrofiano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico del calciatore Donno Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 76 in data 28/3/2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che sulla base degli accertamenti eseguiti il comportamento del calciatore Donno Antonio è risultato violento nei confronti di un calciatore avversario, ma anche solo un tentativo di violenza nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la squalifica inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata.
P.Q.M.
Delibera
- Respingersi il reclamo proposto dalla società Gioventù Calcio Cutrofiano e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.