La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 12 dicembre 2017, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Gara Corato-Omnia Bitonto del 22/10/2017: reclamo della società Usd Corato Calcio 1946 Asd avverso la decisione del Giudice sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 36 del 09/11/2017 relativo alla posizione del calciatore El Friyekh Elmahdi.
- Esaminata la nota del Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti del 27/11/2017 (prot. 10299.18/020.AN.an) con cui si da atto che la società Usd Corato Calcio 1946 Asd ha adito il succitato Tribunale Federale che ha richiesto la documentazione relativa al suddetto procedimento al fine di documentare adeguatamente il reclamo proposto.
- Rilevato che con nota del 7/12/2017 la società Usd Corato Calcio 1946 Asd ha confermato la pendenza del giudizio innanzi menzionato.
- Considerato che questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene preliminare alla questione ad essa deferita la definizione della posizione di tesseramento del calciatore El Friyekh Elmahdi
RINVIA
la trattazione del presente procedimento che va pertanto sospeso ai sensi dell’art. 34 bis c. 5 del Codice di Giustizia Sportiva con effetto immediato in attesa delle decisioni che il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti riterrà di adottare.
Gara Corato-Omnia Bitonto del 22/10/2017: reclamo Fc Otranto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società reclamante per il risultato della gara, di cui alla delibera riportata sul comunicato ufficiale n. 36 in data 9/11/2017 del C.R.Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
la Corte rileva quanto segue:
- Con suo ricorso del 15/11/2017 la reclamante sostiene di aver tempestivamente inviato all’Ufficio Tesseramenti competente (in data 21/10/2017 precedente alla gara del giorno successivo contro l’Atletico Aradeo) tutta la documentazione necessaria per la validità e decorrenza del tesseramento del calciatore extracomunitario Diarra Drisa e quindi di aver legittimamente utilizzato quest’ultimo nella gara succitata del 22/10/2017 nel rispetto di quanto disposto dall’art. 39 delle NOIF comma 3, secondo cui: “… la data di deposito della richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale … stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento…”.
- Rileva la Corte che una tale tesi difensiva (ancorché accompagnata da pregevoli argomentazioni) non può essere condivisa per i seguenti motivi. L’art. 40/quater delle Noif (quale norma speciale che supera quella generale dell’art.39 delle Noif richiamato dalla reclamante), prevede in maniera specifica le modalità di tesseramento dei calciatori extracomunitari, con la precisazione – inequivoca e tassativa -, secondo cui: “… il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle società interessate…”. Comunicazione che nel caso in esame risulta effettuata dal Comitato Regionale Puglia, in data 25/10/2017, peraltro dopo aver – con nota del 24/10/2017 – evidenziato e precisato che: “… occorre certificato di residenza in corso di validità quello allegato è scaduto. ATTENDERE AUTORIZZAZIONE…” (testualmente). Documento, quello innanzi citato, che la società reclamante risulta aver inviato nella stessa data della richiesta del 24/10/2017, tanto da consentire al Comitato competente di rilasciare l’autorizzazione del “… tesseramento del calciatore Diarra Drissa con decorrenza 25/10/2017” (testuale).
- Restano così superate le tesi difensive relative alla irretroattività del tesseramento e dell’equipollenza, sostenute dal difensore della ricorrente (entrambe riferite al tempestivo invio della copia della carta di identità del calciatore che supererebbe l’invalidità del certificato di residenza scaduto, quale equipollente).
- Ritenuto pertanto che la data di decorrenza del calciatore Diarra Drissa non può che essere quella del 25/10/2017 (attesa la tassatività dell’art.40/quater comma 1.2 delle NOIF), deve ritenersi irregolare la partecipazione del calciatore innanzi più volte menzionato, alla gara del 22/10/2017 contro l’ASD Atletico Aradeo e per l’effetto meritevole di rigetto il reclamo proposto dalla soc. F.C. Otranto.
la Corte Sportiva Territoriale Puglia
RIGETTA
il reclamo proposto dalla società Fc Otranto del 15/12/2017, avverso la decisione del G.S. (di cui al C.U. n.36 del 9/11/2017) che va pertanto confermata, con addebito della tassa reclamo sul conto della società reclamante, così come richiesto.