La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 12 marzo 2018, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO ECCELLENZA PUGLIESE
Gara Fasano-Gallipoli dell’11/02/2018: reclamo del calciatore Gallù Francesco in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a suo carico per la squalifica fino al 30/4/2018 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 58 in data 15/2/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali;
- ritenuto infatti che, l’aver, il calciatore succitato, solo poggiato sul petto dell’arbitro le sue mani, costituisce per costante giurisprudenza sportiva comportamento gravemente irriguardoso e antisportivo punibile con la squalifica per n. 5 giornate;
P.Q.M.
DELIBERA
- Ridursi a n. 5 giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Gallù Francesco;
- disporsi la restituzione della tassa versata con assegno di € 65 atteso il parziale accoglimento del reclamo.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA (GIRONE C)
Gara Taurisano-Atletico Veglie del 18/02/2018: reclamo della Asd Atletico Veglie in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 60 in data 22/2/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti e rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma alcuna negli atti del processo per cui va condivisa e confermata la sanzione irrogata dal Primo Giudice.
P.Q.M.
Delibera
- Respingersi il reclamo proposto dalla società Asd Atletico Veglie e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa così come richiesto dalla reclamante.