La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione dell’8 aprile 2019, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO ECCELLENZA
Gara San Severo-Mesagne del 17/03/2019: reclamo della società Usd Alto Tavoliere San Severo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per l’ammenda di € 400,00, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 74 in data 21/3/2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- ritenuto che l’area indicata in sede di sopralluogo non si identifica in una “zona VIP” e pertanto non è destinata al pubblico spettatore;
- la balconata in questione è parte del fabbricato spogliatoi, ubicata al secondo livello ove vi è lo spogliatoio dell’arbitro, verificandosi pertanto una ingerenza nei percorsi, e di conseguenza tale area è accessibile, quale zona riservata, alle sole persone tesserate Figc per cui adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda irrogata dal Primo Giudice per la presenza di persone estranee nella suddetta zona.
P.Q.M.
DELIBERA
- respingersi il ricorso presentato dalla società Usd Alto Tavoliere San Severo ed incamerarsi la relativa tassa.
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Gara Molfetta Calcio-Fortis Altamura del 03/03/2019: reclamo della società Asd Molfetta Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per il risultato della gara, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 72 in data 14/3/2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- ritenuto che la descrizione effettuata dall’arbitro nel suo rapporto e supplemento non consente di contestare in alcun modo, nel merito, la conduzione tecnica della gara;
- rilevato che non può accedersi alla richiesta istruttoria formulata dalla ricorrente (filmato) in quanto non prevista e/o esclusa dal Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
DELIBERA
- respingersi il ricorso presentato dalla società Asd Molfetta Calcio ed incamerarsi la relativa tassa.
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Gara Molfetta Calcio-Casarano del 17/03/2019: reclamo della società Asd Molfetta Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per l’ammenda di € 200,00, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 74 in data 21/3/2019 del
Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che adeguata si appalesa l’ammenda di € 200,00 inflitta dal Primo Giudice, atteso il comportamento irriguardoso di un tifoso nei confronti di un dirigente federale
P.Q.M.
DELIBERA
- respingersi il ricorso presentato dalla società Asd Molfetta Calcio ed incamerarsi la relativa tassa.
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara Ostuni-Taurisano del 24/03/2019: reclamo della società Asd Taurisano 1939 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale
n. 76 in data 28/3/2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che non vi sono fatti nuovi rispetto a quanto deliberato dal Primo Giudice ed in particolare non essendo pervenuto alcun deferimento in ordine ai fatti contestati dalla reclamante, confermando l’obbligo di decidere “rebus sic stantibus”.
P.Q.M.
DELIBERA
- respingersi il ricorso presentato dalla società Asd Taurisano 1939 ed incamerarsi la relativa tassa.