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La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 9 ottobre 2017, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO PROMOZIONE
Deghi Lecce-Massafra del 24/09/2017: reclamo della A.S.D. CITTA DI MASSAFRA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del Calciatore RIFORMATO Massimo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 in data 28/9/2017 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti considerato che adeguata si appalesa la sanzione della squalifica inflitta dal Primo Giudice (che va condivisa e confermata) al calciatore RIFORMATO Massimo atteso il comportamento grave e irriguardoso nei confronti di un avversario nonché espressione ingiuriosa nei confronti dell’arbitro.
Delibera
- Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. CITTA DI MASSAFRA
- per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa così come richiesto.
COPPA ITALIA ECCELLENZA
Bitonto-Atletico Vieste del 21/9/2017: reclamo della G.S.D. ATLETICO VIESTE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore BONETTI Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 in data 25/9/2017 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente; effettuati i necessari accertamenti sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la violazione addebitata all’allenatore BONETTI Francesco è risultata di modesta entità per cui più adeguata si appalesa la sanzione della inibizione per la durata di un mese.
Delibera
- Ridursi ad un mese la inibizione inflitta al sig. BONETTI Francesco a decorrere dal 21/9/2017
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
Reclamo della U.S. BITONTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente MORGESE Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 in data 25/9/2017 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la violazione addebitata al dirigente MORGESE Francesco è risultata di modesta entità per cui più adeguata si appalesa la sanzione della inibizione per la durata di un mese.
Delibera
- Ridursi ad un mese la inibizione inflitta al sig. MORGESE Francesco in aggiunta a eventuale provvedimento disciplinare a suo carico
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.