Il Giudice sportivo nella seduta dell’11 febbraio si è così espresso sulla 20ª giornata del campionato di Prima Categoria pugliese 2019/20:
Gara del 19/01/2020 DB Manduria-Atletico Martina: il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali, sciolta la riserva e rilevato che:
- il comunicato ufficiale n. 3, pubblicato dal Crp in data 03/07/2019, ha stabilito l’obbligo di schierare, sin dall’inizio e per tutta la durata dell’incontro, un giocatore nato dall’01/01/1999 in poi, fatta eccezione per i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, i casi di infortunio dei calciatori nati dal 01/01/1999, pena la perdita della gara;
- la società Don Bosco Manduria aveva iniziato la gara con numero 3 giovani calciatori (n. 7 Mascia Carlo 23/08/2000, n. 10 Prisciano Simone 28/04/2001, n. 11 Marzo Riccardo 27/10/2000);
- la predetta società provvedeva a sostituire i giovani calciatori presenti sul terreno di gioco nel seguente ordine: al 16 minuto del s.t. Mascia Carlo (2000) veniva sostituito dal numero 19 Gennari Pietro R. (1991); al 28 minuto del s.t. Marzo Riccardo (2000) veniva sostituito dal numero 17 De Fazio Daniele (1993);
- al 34 minuto del s.t. Prisciano Simone (2001), ultimo giovane calciatore rimasto sul terreno di gioco, veniva sostituito dal numero 18 De Nitto Michele (1987);
- il direttore di gara, con supplemento, ha confermato l’ordine delle sostituzioni indicate nel proprio referto ed innanzi riportate;
- la società Don Bosco Manduria ha violato gli obblighi posti dal predetto C.U. a pena della perdita della gara.
PQM
visto ed applicato l’art. 10 Cgs
DELIBERA
- di comminare alla società Don Bosco Manduria la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società Atletico Martina 2012.
Gara del 23/01/2020 Audace Cagnano-Foggia Incedit: il Giudice sportivo territoriale, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- con preannuncio seguito da ricorso, entrambi tempestivamente inviati alla resistente, la società Audace Cagnano adiva questo GST avverso il risultato della gara indicata in oggetto, imputando alla società Foggia Incedit l’indicazione nella propria distinta di gara di un numero di calciatori di riserva superiore a quelli previsti dal vigente regolamento;
- la ricorrente concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore;
- la resistente non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni;
- il punto 23 del Cu n. 1, pubblicato dal Crp in data 1.7.2019, così dispone: “Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della Figc relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020 indicare nell’elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.”;
- nella fattispecie la distinta di gara presentata dalla società Foggia Incedit riporta 10 calciatori di riserva;
- per altro verso il predetto Comunicato Ufficiale non prevede la sanzione conseguente all’indicazione di un numero di calciatori di riserva superiore a quello stabilito dal regolamento;
- non può essere applicata la sanzione della perdita della gara, posto che le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva inerenti la disputa delle gare sono disciplinate dall’art. 10 del codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata e non è suscettibile di applicazione analogica;
- tuttavia, questo Giudice non può né deve essere assecondare la logica della impunità per una lacuna normativa, dovendo salvaguardare i principi della lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva;
- sulla scorta dell’insegnamento del Collegio di Garanzia (cfr. Coll. di Garanzia, I sez., decisione n.ro 18 del 28.3.2018), da cui non vi è ragione di discostarsi, può trovare applicazione nella fattispecie il comma 5, lett. c), dell’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, a mente del quale “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) (omissis); b) (omissis); c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.”;
- nella fattispecie non si sono verificati fatti di natura tecnica, posto che non è in contestazione il possesso del titolo per stare in gara da parte dei calciatori in esubero.
Tanto premesso, visto ed applicato l’art. 10 comma 5 lettera c) del codice di giustizia sportiva
DELIBERA
- di rigettare il ricorso proposto dalla società Audace Cagnano ma di non addebitare la relativa tassa, stante la violazione perpetrata dalla società Foggia Incedit;
- per l’effetto di ordinare la ripetizione della gara.
Manda al C.R.P. per quanto di propria competenza.
Gara del 06/02/2020 Real San Giovanni-Audace Cagnano: esaminati gli atti ufficiali e rilevato che l’arbitro constatava che il campo era reso impraticabile a causa del forte vento e, pertanto, non dava inizio alla gara, demanda al Comitato regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero dell’incontro.
SOCIETÀ
DB Manduria: perdita della gara.
(Vedi delibera su riportata)
DIRIGENTI
Caliandro (DB Manduria): inibizione fino al 13 marzo 2020.
Papadia (Latiano), Raguso (Tre Colli): inibizione fino al 27 febbraio 2020.
Schiena (Ceglie), Sanarica (RS Crispiano): inibizione fino al 20 febbraio 2020.
Gilberti (Ideale Bari), Giacometti (Stornarella): ammonizione.
ALLENATORI
Maci (Leonessa Erchie), Sinisi (Virtus Molfetta): ammonizione.
CALCIATORI ESPULSI
Perrini (RS Crispiano), D’Ercole (Stornarella): squalifica per due gare.
De Luca (Atletico Veglie), Caputo (Audace Cagnano), Giannetti (Massafra), Mancuso (DB Manduria), Antonacci (Real Zapponeta), Rateo (San Giorgio), Rizzo (Seclì), Balletta (Lucera), Salvemini (Virtus San Ferdinando): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
Roma (Ceglie); Zollino (Soleto); Perdonò e Carità (Nuova Daunia); Vinci (Atletico Martina); D’Amato (Capo di Leuca); De Comite (Massafra), Liccardi (Copertino); Magaldi (Foggia Incedit), Colonna e Mello (Futura Monteroni); Lavermicocca, Portoghese e Vox (Ideale Bari); Errico (Leonessa Erchie); Solidoro (RS Crispiano); Leanza (Galatina); D‘Apolito (Real San Giovanni); Caputo e Pizzolla (San Giorgio); Galante e La Gioia (Talsano); Civita (Virtus Andria): squalifica per una gara per recidività in ammonizione.